Breve nota all’Ordinanza n. 6584/2025 della Cassazione circa il criterio di gradualità e di adeguatezza dell’Amministrazione di Sostegno, di Federica Marciano di Scala
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Con reclamo, proposto avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Bolzano, con cui era stata aperta un’Amministrazione di Sostegno[1] su proposta della nipote del ricorrente, quest’ultimo deduceva come argomentazione la propria idoneità nella gestione di una vita in piena autonomia. A riprova di ciò, previo conferimento di procura speciale ad altra nipote, il ricorrente allegava al ricorso attestazione redatta dal notaio, con la quale veniva provata la piena capacità di intendere e di volere, di fatto, limitata con la misura dell’Amministrazione di Sostegno, attesa la inadeguatezza della stessa rispetto alla propria condizione psico fisica. Il Tribunale di Appello rigettava il proposto reclamo, ponendo a fondamento della decisione la circostanza per cui fosse accertata la invalidità totale del ricorrente, causata da una meningite da cui era stato colpito in età neonatale e che aveva impedito – impedendo tuttora – il corretto uso del linguaggio e dell’udito. Tali limitazioni, rilevava il Tribunale, pur non inficiando l’autonomia e, conseguentemente, il regolare svolgimento della quotidianità, rendevano tuttavia indispensabile che esso fosse assistito da un amministratore di sostegno, attesa anche l’età avanzata del ricorrente; e ciò specialmente alla luce delle movimentazioni bancarie, rilevate sul suo conto corrente, da cui emergevano prelievi effettuati per importi pari all’intera somma del reddito mensile, esponendo il beneficiario a gravi rischi di natura patrimoniale, oltre che di vulnerabilità, stante anche il contesto familiare di appartenenza scarsamente protettivo e segnato da un elevato grado di conflittualità parentale. L’interessato, ritenendosi gravato da un provvedimento ingiusto, impugnava quest’ultimo, proponendo ricorso per Cassazione, così deducendo due ordini di motivazione, sia di ordine sostanziale – attesa la violazione dell’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con Disabilità – sia di ordine formale, non avendo il Tribunale tenuto conto della certificazione prodotta che attestava, con atto notarile, la piena capacità del ricorrente. In risposta, la proponente l’Ads, presentava controricorso, eccependo la inammissibilità del ricorso principale, deducendo il fatto che il provvedimento del giudice tutelare, in quanto atto di volontaria giurisdizione, non fosse suscettibile di impugnazione – neppure ai sensi dell’art. 111 Cost. e alla luce della riforma del processo civile che ha abrogato l’art. 720 bis c.c. – attesa la modificabilità di tali provvedimenti, ascrivibile al loro carattere di revocabilità e mutabilità, in ogni tempo, dal giudice che li ha emessi (art. 742 c.p.c.). La Corte, dunque, in accoglimento del ricorso, cassava il provvedimento, rinviando la questione al Tribunale di Bolzano in diversa composizione, per le ragioni qui di seguito sintetizzate. In primo luogo, gli Ermellini, tenendo conto dello stile di vita autonomo del ricorrente, rilevavano che, seppur in presenza di chiare e totali forme di disabilità di carattere uditivo e comunicativo, il Tribunale avesse omesso un’adeguata valutazione circa la capacità di intendere e di volere del ricorrente, e ciò in violazione degli artt. 404, 408, 411 e 473 bis c.p.c. Si considerava poi il fatto che l’Ads fosse stata applicata in via principale, non tenendo conto della opportunità di considerarla come misura di protezione residuale, prendendo in considerazione, preliminarmente, strumenti alternativi tecnologici o deleghe e rete di supporto familiare, per venire incontro alle esigenze di autonomia del beneficiario. Tutto ciò in relazione all’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità (Legge 3 marzo 2009, n. 18), che promuove la piena autonomia e partecipazione dei fragili nella società. Rilevava, inoltre, la Cassazione, come ulteriore motivazione, l’assenza del criterio di proporzionalità (Cass. n. 10483/2022 e Cass. n. 21887/2022) nell’applicazione dell’Ads. Tale principio, infatti, implica che la limitazione della capacità di agire debba seguire coordinate di adeguatezza alle affettive esigenze del beneficiario, oltre a dover essere circoscritta strettamente ai compiti necessari dell’Amministratore. In ultimo, in relazione ai principi costituzionalmente garantiti, la Cassazione pone in luce l’importanza della dignità della persona, sancita dall’art. 2 Cost., che trova la sua massima espressione nella libertà di autodeterminazione, anche in presenza di forme di disabilità.
È chiaro quanto la pronuncia esaminata si renda portatrice di principi riconosciuti a livello internazionale e propugnati dalla Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), che pone in luce i limiti dell’ordinamento interno nel concepire la tutela delle persone fragili non in via sostitutiva, bensì collaborativa, spostando il focus dall’interesse “superiore” a quello “preferito” del disabile, valorizzando le sue aspirazioni e peculiari capacità[2].
[1] La Legge del 10 novembre 2025, n. 167, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2025 e entrata in vigore dal 29 novembre, introduce importanti novità in tema di amministrazione di sostegno, ponendosi come momento di innovazione che segnerà, inoltre, l’abbandono degli strumenti dell’interdizione e della inabilitazione, ormai antichi.
[2] BARBA V., Persona con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle Persone con Disabilità e diritto civile italiano, in Rassegna di diritto civile, 2021, 2, 434 ss.
editor: Fossati Cesare
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