Assegno divorzile: va rigorosamente accertato se la disparità reddituale al momento dello scioglimento del vincolo sia riconducibile a scelte di vita comune. Cass. sez. I civ. ord. 27 gennaio 2026, n. 1870
Nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, il diritto all'assegno divorzile deve essere riconosciuto anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti dall’art. 5, comma 6, L. 898/1970 come modificato dall’art. 10, comma 1, L. 74/1987, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari. Anche in tale ipotesi, tuttavia, è necessario procedere preliminarmente all'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, non potendosi escludere che lo scioglimento del vincolo, specie se conseguente ad una durata limitata dell'unione matrimoniale, renda entrambi gli ex coniugi economicamente non autosufficienti.
Nella differente ipotesi della conservazione di una condizione economico patrimoniale rilevante per entrambi gli ex coniugi, tale da determinare un livello reddituale autonomo anche dopo lo scioglimento del vincolo, secondo il parametro composito esplicitato dalle SS.UU. n. 18987/2018, occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia comunque prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità.
Ove tale rilevante disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali realistiche di uno dei coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo esplicito intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.
Va aggiunto che l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Rif. Leg. Art. 5 Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.
Assegno divorzile – Finalità assistenziale – Divario reddituale al momento dello scioglimento del vincolo – Sacrificio del coniuge debole in favore della famiglia – Scelte di vita in comune
editor: Fossati Cesare
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