Quando il rifiuto dei figli non basta. La Cassazione conferma la necessità di un intervento terapeutico per recuperare la relazione materna - Cass. Civ., Sez. I, ord. 27 gennaio 2026 n. 1857
Martedì, 3 Febbraio 2026
Giurisprudenza
| rifiuto genitoriale
| Psicologia forense
| Minori
| Legittimità
Nel procedimento riguardante minori di età inferiore ai dodici anni, l’ascolto non costituisce un adempimento automatico: il giudice deve procedervi solo in presenza di una richiesta specifica e motivata delle parti che indichi le ragioni dell’audizione e la sua utilità per il superiore interesse del minore; in mancanza, l’omessa audizione non richiede motivazione ed è legittima se non emergono sopravvenienze che rendano necessario rinnovare l’ascolto.
Ai fini dell’affidamento e della regolamentazione della responsabilità genitoriale, il giudice è chiamato a operare un bilanciamento concreto e non astratto tra il principio della bigenitorialità e il superiore interesse del minore, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto e delle dinamiche relazionali emerse. Ne consegue che, ove il rifiuto del minore verso uno dei genitori derivi da fattori complessi e multifattoriali — non riconducibili a condizionamenti manipolativi dell’altro genitore né a condotte gravemente pregiudizievoli — il giudice può e deve adottare misure funzionali al recupero della relazione genitore‑figlio, anche attraverso l’attivazione di interventi integrati dei servizi sociali, di percorsi terapeutici individuali, familiari o sistemici, e di incontri protetti o accompagnati, calibrando le modalità e la progressività degli interventi in funzione della tutela evolutiva, emotiva e psicologica del minore.
L’ordinanza in commento offre un significativo contributo in tema di ascolto del minore infradodicenne e di ricostruzione dei rapporti genitoriali in presenza di un rifiuto persistente verso uno dei genitori. La Corte, chiamata a pronunciarsi sul ricorso del padre avverso un articolato progetto di intervento sull’intero nucleo familiare predisposto dal giudice minorile, ribadisce principi consolidati, ma li inserisce in una cornice applicativa particolarmente complessa, segnata da gravi difficoltà relazionali, conflittualità genitoriale e sofferenza psicologica dei figli.
Il provvedimento merita attenzione non solo perché conferma orientamenti ormai radicati sul diritto all’ascolto, ma anche perché chiarisce i limiti del sindacato di legittimità nei procedimenti de potestate, restituendo centralità al giudice di merito nella valutazione integrata — psicologica, relazionale e sociale — delle dinamiche familiari.
La Corte riafferma che il diritto del minore a essere ascoltato, pur essendo un diritto fondamentale e personalissimo, non si traduce, per gli infradodicenni, in un obbligo automatico per il giudice. L’ascolto è infatti condizionato:
alla capacità di discernimento, da accertare in concreto;
alla presenza di una richiesta motivata delle parti, che indichi le ragioni per cui l’audizione è funzionale al superiore interesse del minore.
In mancanza di tale richiesta, la Corte precisa che non grava sul giudice un obbligo di motivazione dell’omissione. La decisione appare in linea con l’impostazione normativa dell’art. 336‑bis c.c., che, pur valorizzando la partecipazione del minore, permette di evitare audizioni inutili, dannose o prive di reale contributo informativo.
Nel caso concreto, nessuna istanza specifica era stata proposta in appello; la minore era stata già ascoltata in primo grado; i gemelli non erano mai stati sentiti ma avevano avuto ripetuti colloqui con professionisti, servizi sociali e curatrice speciale. La Cassazione valorizza quest’ultimo elemento: l’eccesso di audizioni, soprattutto in età molto giovane, rischia infatti di trasformarsi in un fattore destabilizzante. Da qui la conclusione secondo cui l’omessa audizione non integra causa di nullità.
Il cuore dell’ordinanza riguarda l’interpretazione delle cause del rifiuto dei tre minori nei confronti della madre e la legittimità del progetto di riavvicinamento disposto dalla Corte d’Appello. Il padre sosteneva che l’imposizione di incontri fosse contraria all’interesse dei figli, evocando implicitamente la categoria della cd. “alienazione parentale”.
La Corte, tuttavia, ricostruendo le risultanze di CTU, servizi sociali e terapeuti, giunge a conclusioni diverse:
la condotta paterna non presenta tratti di manipolazione psicologica intenzionale;
la madre ha manifestato, negli anni, difficoltà relazionali rilevanti (scarsa empatia, delega massiva della cura alla baby‑sitter, modalità relazionali percepite come punitive dai figli);
il rifiuto dei minori si radica nel dolore correlato alla perdita della figura materna, alla separazione dei genitori e al mutamento del sistema familiare;
la figlia maggiore esercita un’influenza significativa sui gemelli.
Da tale quadro emerge una sofferenza multifattoriale che non può essere trattata mediante misure drastiche (ad es. collocamento in comunità), bensì attraverso un percorso terapeutico strutturato che coinvolga entrambi i genitori e i minori. La Corte valorizza l’attivismo positivo della madre negli ultimi mesi e la rigidità del padre nel non sostenere adeguatamente il percorso di recupero della relazione madre‑figli.
Il principio della bigenitorialità, come noto, non ha natura assoluta. Esso costituisce un valore che deve trovare attuazione solo se compatibile con il superiore interesse del minore. L’ordinanza lo ribadisce con chiarezza: occorre evitare sia automatismi di segno espansivo (riunificazione forzata), sia automatismi di segno riduttivo (esclusione di un genitore sulla base del solo rifiuto del minore).
La Corte d’Appello — e la Cassazione conferma — aveva predisposto un progetto calibrato, che prevedeva:
incontri individuali madre‑figlio, fuori dallo spazio neutro, inizialmente con un educatore;
continuità dei percorsi terapeutici dei minori;
terapia sistemico‑familiare congiunta;
educativa domiciliare presso il padre e futura attivazione presso la madre;
monitoraggio costante dei servizi sociali con direttive stringenti.
La Cassazione riconosce che tale progetto, lungi dall’essere automatico o astratto, costituisce il risultato di una valutazione complessa, dinamica e multilivello, rispettosa delle esigenze evolutive dei minori. Il rifiuto, pur serio e radicato, non può tradursi automaticamente nella neutralizzazione della figura genitoriale, quando esso esprime una sofferenza e non un pericolo.
La Corte lo afferma sulla base di valutazioni tecniche che hanno escluso: manipolazioni del padre; condotte materne costituenti trauma conclamato.
L’ordinanza, pur dichiarando inammissibile il ricorso, offre quindi indicazioni preziose sia per la prassi giudiziaria che per gli operatori del diritto, evidenziando la necessità di interventi coordinati, interdisciplinari e tempestivi, orientati al recupero dei legami familiari e alla tutela effettiva del benessere del minore.
Rifiuto genitoriale – Provvedimenti riguardanti i minori - Diritto del minore all’ascolto - Principio di bigenitorialità - Maltrattamenti in famiglia – Rif. Leg. artt. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), 473-bis.4 e 473-bis.6; art. 12 della Convenzione di New York 1989; artt. 6, lett. b) e c) della Convenzione di Strasburgo 1996; art. 8 CEDU
editor: Cianciolo Valeria
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