Interesse del minore e rapporti nonni‑nipoti: legittima l’interruzione delle visite quando la conflittualità familiare compromette il benessere delle minori - Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 gennaio 2026 n. 1744
Martedì, 3 Febbraio 2026
Giurisprudenza
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In tema di rapporti significativi tra nonni e nipoti minorenni, il diritto degli ascendenti non ha carattere incondizionato, ma è subordinato al preminente interesse del minore, la cui valutazione costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non meramente apparente. L’interruzione delle frequentazioni può essere legittimamente disposta quando il giudice di merito accerti che la conflittualità familiare — anche se generata dagli adulti — arreca pregiudizio al benessere psico‑fisico dei minori e che non sussistono condizioni di collaborazione tra ascendenti e genitori idonee a realizzare una funzione educativa positiva.
È rimessa alla discrezionalità del giudice la decisione sulla rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica d’ufficio, così come sull’ascolto del minore infra‑dodicenne, la cui omissione richiede motivazione esplicita solo quando l’audizione sia stata richiesta con specifiche ragioni o provenga dal curatore speciale.
La pronuncia affronta nuovamente il tema della tutela dei rapporti significativi tra nonni e nipoti minorenni, chiarendo i limiti del diritto degli ascendenti ex art. 317‑bis c.c. e ribadendo la centralità del superiore interesse del minore quale parametro esclusivo di giudizio. La Corte conferma la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva disposto l’interruzione delle visite tra nonni e nipoti in ragione dell’elevata conflittualità familiare, ritenuta pregiudizievole per il benessere psico‑fisico delle bambine.
La Cassazione sottolinea che il diritto degli ascendenti non ha natura assoluta, ma è subordinato alla verifica – rimessa al giudice di merito – dell’effettiva capacità dei nonni di contribuire positivamente al progetto educativo del minore, collaborazione che nella specie risultava compromessa dalle tensioni con i genitori. Tale apprezzamento, ove sorretto da motivazione non apparente, non è sindacabile in sede di legittimità.
La Suprema Corte ribadisce inoltre:
la discrezionalità del giudice di merito nell’ammettere o meno una nuova consulenza tecnica, specie quando la richiesta abbia finalità esplorative;
l’assenza di un obbligo generalizzato di ascolto del minore infra‑dodicenne, salvo richiesta motivata o proveniente dal curatore speciale, mancando nella fattispecie entrambi i presupposti.
Il ricorso è stato quindi rigettato, poiché le censure dei nonni miravano, in realtà, a una diversa lettura del merito, non consentita in cassazione. La decisione conferma un orientamento rigoroso nell’applicazione del principio del best interest of the child, che può condurre – nei casi di conflittualità insanabile – anche alla misura più incisiva dell'interruzione totale dei rapporti con gli ascendenti.
Interesse del minore - Rapporti nonni‑nipoti – Interruzione dei rapporti con gli ascendenti – Rispetto della vita familiare - Diritto del minore ad essere ascoltato - Rif. Leg. artt. 315-bis, 317‑bis, 330, 336 cod. civ., artt. 86, 132, comma 2, n.4), 336, 348-ter, 360, comma 1, nn. 4) e 5) e comma 4, 380-bis.1 cod. proc. civ.; art. 8 CEDU, art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; Convenzione Europea sui diritti del fanciullo; Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (New York 1989).
editor: Cianciolo Valeria
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