Espulsione dello straniero, legami familiari e condanna per reati ostativi: necessario un giudizio attuale e concreto di pericolosità sociale - Cass. Civ., Sez. I, ord. 22 gennaio 2026 n. 1428
Martedì, 3 Febbraio 2026
Giurisprudenza
| Legittimità
| Diritto alla vita privata e familiare
| Stranieri
Affermato il seguente principio di diritto:
"In sede di opposizione all'espulsione, il disposto dell'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. n. 286 del 1998, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 30 del 2023, conv. con modif. in L. n. 50 del 2023, e dell'art. 13, comma 2 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2007, comportano che, laddove il ricorrente, destinatario di provvedimento espulsivo ex art.13, comma 2, lett.b), D.Lgs. n. 286 del 1998, invochi un diritto alla coesione familiare, il giudice deve operare, anzitutto, una valutazione in concreto dell'effettività del legame invocato; in presenza di una condanna del cittadino straniero per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, ritenuti dal legislatore ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, non opera alcun automatismo ostativo alla chiesta tutela del diritto alla coesione familiare e non ricorre una presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, dovendo invece essere accertata, sulla base di un bilanciamento degli interessi coinvolti, la pericolosità sociale del cittadino straniero in concreto e all'attualità".
Il caso riguarda un cittadino peruviano, presente in Italia dal 1999, padre di una minore convivente e già titolare di permesso di soggiorno fino al 2014, quando questo gli veniva revocato a seguito di una condanna per violenza sessuale (art. 609‑bis c.p.), reato ostativo ai sensi dell’art. 4, comma 3, T.U.I.
A distanza di anni, veniva disposta nei suoi confronti l’espulsione per soggiorno irregolare; il Giudice di Pace respingeva il ricorso, ritenendo prevalente la pericolosità sociale in ragione della condanna risalente al 2014 e negando, di fatto, la sussistenza di legami familiari effettivi.
La Cassazione, invece, accoglie il ricorso, censurando in profondità la motivazione del giudice di merito.
La Corte ribadisce e specifica tre punti fondamentali:
- Nessun automatismo espulsivo in presenza di legami familiari;
- L’art. 19, comma 1.1, T.U.I. – nella formulazione previgente al D.L. 20/2023 – impone al giudice di valutare: l’effettività dei legami familiari, l’inserimento sociale, la durata del soggiorno e l’esistenza di legami col Paese d’origine
La presenza di una condanna per reato ostativo non esclude tale valutazione.
- Non opera alcuna presunzione assoluta di pericolosità sociale per chi abbia riportato una condanna rientrante nell’art. 4, comma 3, T.U.I.
Il giudice deve accertare la pericolosità:
in concreto, cioè, sulla base di elementi specifici del caso e guardando all’attualità, considerando l’evoluzione della condotta e delle condizioni di vita.
È censurata la valutazione basata esclusivamente sulla condanna risalente nel tempo.
Straniero - Espulsione dello straniero – Diritto al ricongiungimento familiare - Valutazione dei legami familiari – Valutazione della pericolosità sociale del soggetto - Reati che comportano l’arresto obbligatorio in flagranza - Estinzione del reato – Riabilitazione - Rif. Leg. artt. 178, 179, 609-bis cod. pen.; artt. 380, 407 comma 2 lett. a), 444, 445 cod. proc. pen.; art. 8 CEDU; artt. 5, commi 5, 5 bis, 5 ter, 6, 13, comma 2-bis) del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; Legge 5 maggio 2023, n. 50
- Nessun automatismo espulsivo in presenza di legami familiari;
- L’art. 19, comma 1.1, T.U.I. – nella formulazione previgente al D.L. 20/2023 – impone al giudice di valutare: l’effettività dei legami familiari, l’inserimento sociale, la durata del soggiorno e l’esistenza di legami col Paese d’origine
- Non opera alcuna presunzione assoluta di pericolosità sociale per chi abbia riportato una condanna rientrante nell’art. 4, comma 3, T.U.I.
editor: Cianciolo Valeria
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