L’amministratore di sostegno non può tutelare l’interesse patrimoniale dell’assistito al di là di quanto consentito dalla legge - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 27 gennaio 2026, n. 3252

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 27 gennaio 2026, n. 3252; Pres. Di Stefano, Rel. Rosati per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il prelievo di liquidità da un conto bancario ed il riversamento su un diverso conto corrente nell'esclusiva disponibilità altrui consentono al titolare di quest'ultimo di disporre delle stesse uti dominus ed al di fuori del controllo dell'originario avente diritto, trattandosi, dunque, di operazione che ben può reputarsi univocamente sintomatica dell'avvenuta interversio possessionis. Non vale, infatti, ad escludere il reato di peculato l'eventuale finalità ulteriore e mediata dell'operazione, ancorché, in ipotesi, congruente con il munus publicum dell'agente, poiché si tratta di reato a dolo generico, per il quale, dunque, è sufficiente che quegli abbia agito con la consapevolezza dell'altruità della cosa e con la volontà di disporne per uno scopo diverso da quello che ne giustificava il possesso da parte sua.


Diritto penale della famiglia – Amministrazione di sostegno – Peculato – Presupposti; Rif. Leg. Art. 314 c.p.

 

editor: Ferrandi Francesca