Affidamento ai Servizi Sociali a tutela della salute psico-fisica dei minori e del loro sviluppo armonico. Tribunale per i Minorenni di Genova, sent. 22 gennaio 2026
Nell’ambito di un nucleo familiare privo della capacità di garantire un ambiente sicuro e adeguato allo sviluppo dei minori, la condizione dei minori segnata da condotte devianti e dispersione scolastica, la mancata assunzione di responsabilità e le scarse competenze da parte dei genitori, unitamente alla storia penale del padre e alla incapacità della madre di garantire continuità educativa, rendono necessario un intervento limitativo della responsabilità genitoriale.
In conformità al principio del migliore interesse dei minori, la misura dell’affidamento ai Servizi Sociali territorialmente competenti si configura come l’unica idonea a tutelarne la salute psico-fisica e lo sviluppo armonico, non essendo stato raggiunto nessuno degli obiettivi fissati: i genitori non hanno intrapreso percorsi di sostegno, non hanno assicurato frequenza scolastica né uno stile di vita equilibrato e i minori sono stati ripetutamente esposti a pregiudizi ambientali, relazionali e comportamentali, non ultimo il trasferimento in altra regione non concordato con gli operatori del Servizio affidatario.
Rif. Leg. Artt. 333; Art. 5-bis Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.
Inadeguatezza genitoriale – Limitazioni dell’esercizio della responsabilità genitoriale – Affidamento dei minori ai Servizi Sociali – Prescrizioni ai genitori – Condanna alle spese
editor: Fossati Cesare
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