Divieto di espatrio e mandato ai Servizi Sociali a tutela del minore fragile in quanto affetto da rara malattia genetica. Tribunale di Genova, Ord.17 gennaio 2026

Tribunale di Genova, Est. Merlino, ord. 17.01.26 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In un contesto di forte conflittualità tra i genitori, il possesso da parte del minore di documenti lituani, procurati, senza il consenso del padre, dalla madre lituana che ripetutamente ha esternato la volontà di portare il figlio in Lituania, suo paese di origine, considerata la situazione di fragilità del bambino, affetto da una rara malattia genetica, giustifica, a titolo cautelativo e provvisorio, all’esito del contraddittorio instaurato sulla richiesta del padre ricorrente ex art 473-bis.15 c.p.c. e in attesa di meglio chiarire la vicenda nel merito, il divieto (se non previa eventuale e futura autorizzazione del Tribunale) di espatrio del minore.

Essendo emersi, in sede di udienza, aspetti da approfondire circa le competenze genitoriali di entrambe le parti, ad integrazione di quanto già richiesto, deve essere disposto che i Servizi Sociali competenti per territorio e il Consultorio Familiare proseguano nel mandato già ricevuto procedendo anche ad una valutazione urgente e approfondita in merito alle condizioni di salute di entrambi i genitori e alle competenze genitoriali di entrambi, per valutare tutti gli interventi necessari per garantire la serenità del minore.

Rif. Leg. Art. 473-bis.15 c.p.c.

Provvedimenti cautelari indifferibili – Fragilità del minore – Tutela – Divieto di espatrio – Mandato ai Servizi Sociali - Valutazione competenze genitoriali

editor: Fossati Cesare