Decadenza dalla responsabilità genitoriale: la Cassazione ribadisce il principio dell’extrema ratio e l’obbligo di motivazione concreta - Cass. Civ., Sez. I, ord. 25 gennaio 2026 n. 1671

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 25 gennaio 2026 n. 1671 - Pres. Giusti, Cons. Rel. Dal Moro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 In tema di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., il provvedimento ablativo costituisce una misura di extrema ratio, adottabile solo quando la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio attuale e concreto per il minore e solo ove ogni altro intervento di sostegno risulti inidoneo a tutelare l’interesse prevalente del minore a crescere nella propria famiglia d’origine. La pronuncia di decadenza deve essere sorretta da una motivazione effettiva e non apparente, fondata su fatti specifici e attuali, con rigoroso accertamento delle condotte pregiudizievoli e della loro incidenza sul benessere psico-fisico del minore, non potendo basarsi su presunzioni, motivazioni stereotipate o su una mera adesione a precedenti provvedimenti senza un autonomo esame critico delle risultanze processuali. L’onere della prova circa la sussistenza dei presupposti per la decadenza grava sull’autorità giudiziaria e non può essere invertito a carico del genitore.

Due genitori hanno impugnato il decreto della Corte d’Appello dell’Aquila che aveva confermato la loro decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore affidata in via provvisoria ai nonni paterni. Il procedimento era nato da una segnalazione dei servizi sociali che evidenziava una situazione di grave disagio familiare, con precedenti provvedimenti di decadenza per altri figli della madre, condizioni di degrado abitativo e mancata collaborazione con i servizi da parte dei genitori. La madre, in particolare, non aveva completato un percorso di recupero presso il SerD, mentre il padre era stato ritenuto del tutto passivo e disinteressato.
La Suprema Corte ribadisce che la decadenza dalla responsabilità genitoriale è una misura di “extrema ratio”, adottabile solo in presenza di un grave pregiudizio attuale e concreto per il minore, e solo quando ogni altro intervento di sostegno risulti inidoneo. La pronuncia deve essere fondata su fatti specifici e attuali, con un rigoroso accertamento delle condotte pregiudizievoli e della loro incidenza sul benessere del minore. Non sono ammesse motivazioni generiche, presunzioni o adesioni a precedenti provvedimenti senza un autonomo esame critico delle risultanze processuali.
La Cassazione annulla il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale per carenza di motivazione e di accertamenti concreti, ribadendo che tale misura deve essere adottata solo come ultima risorsa e sulla base di fatti attuali e specifici.

Decadenza dalla responsabilità genitoriale – Onere della prova dei presupposti per la decadenza - Rif. Leg. art. 330, 333, 336 cod. civ.; artt. 8, 10 e 12 della Legge 4 maggio 1983, n. 184; art. 8 CEDU, artt. 24 e 111 Cost.

editor: Cianciolo Valeria