Decadenza dalla responsabilità genitoriale e condanna al risarcimento del danno in favore del figlio per la madre gravemente inadempiente. Tribunale per i Minorenni di Genova, sent. 26 gennaio 2026

Giovedì, 29 Gennaio 2026
Giurisprudenza | Responsabilità | Responsabilità genitoriale | Merito Sezione Ondif di Genova
Tribunale per i Minorenni di Genova, Est. Verrina, sentenza n. 42 del 26.01.26 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Va dichiarata decaduta dall’esercizio della responsabilità genitoriale la madre che, nel corso del tempo, interamente proiettata in una dimensione persecutoria che ne deforma la relazione con qualsiasi interlocutore, ha privato in modo sistematico il figlio delle condizioni minime di assistenza, anche sanitaria, di opportunità educative e di socializzazione indispensabili per la formazione di una personalità equilibrata e in grado di costruirsi un futuro autonomo e sereno, e che, nonostante le indicazioni e gli interventi del Servizio Sociale, non solo non ha mai modificato in maniera significativa i propri comportamenti, ma si è ancor prima sottratta a qualsiasi confronto e intervento di sostegno che potesse modificare positivamente questa situazione, così dimostrando ampiamente la sua inadeguatezza genitoriale e la totale mancanza di consapevolezza dei bisogni del figlio.

In siffatte circostanze, ricorrono tutte le condizioni per la condanna – pronunciabile anche d’ufficio – della madre medesima al risarcimento del danno provocato al minore con la propria condotta, danno che, nonostante l’impossibilità di una delimitazione in modo preciso sotto il profilo del pregiudizio alla salute, e pur essendo in divenire, emerge grave ed evidente quanto a perdita del rapporto parentale (perdita intrinseca nella risalente interruzione dei contatti con il padre), a privazioni sofferte dal minore sul piano della scolarizzazione (e conseguente perdita di chance) e quale danno esistenziale da isolamento sociale forzato; la liquidazione non può che essere equitativa, con assunzione a parametro, quanto alla privazione del rapporto parentale, della tabella ambrosiana per il danno da perdita di un genitore, con opportuni adeguamenti.

Doveroso altresì sia l’ammonimento alla madre, ai sensi dell’art. 473-bis.39 lett. a), sia la condanna della stessa a una sanzione amministrativa a favore della Cassa delle Ammende, determinata bilanciando la gravità delle violazioni con le condizioni economiche e personali dell’obbligata.

Rif. Leg. Art. 330 c.c.  

Gravi inadempienze – Grave pregiudizio per il figlio – Decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale – Divieto di espatrio – Affidamento del minore ai Servizi Sociali – Risarcimento del danno – Ammonimento - Versamento alla Cassa delle Ammende – Condanna alle spese

editor: Fossati Cesare