Affidamento dei minori. Prevale la valutazione discrezionale del giudice di merito sull'interesse del minore - Cass. Civ., Sez. I, ord. 25 gennaio 2026 n. 1670
In tema di affidamento di minori e di valutazione dell’idoneità dei parenti all’affidamento intrafamiliare, la decisione del giudice di merito – purché sorretta da motivazione congrua e non meramente apparente – costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, non essendo consentita alla Corte di cassazione una rivalutazione del materiale istruttorio né la sostituzione della propria valutazione a quella compiuta dal giudice territoriale.
Sono inammissibili, in sede di ricorso per cassazione, le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta o a sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, nonché i motivi privi di specificità o introdotti per la prima volta nella memoria ex art. 378 c.p.c.
Allorché la corte territoriale, nel rispetto del principio del preminente interesse del minore, ritenga – sulla base delle relazioni dei servizi sociali e delle evidenze processuali – che il parente richiedente non rappresenti una figura affettiva stabile né adeguata sul piano educativo, è legittimo il rigetto dell’istanza di affidamento intrafamiliare e la conferma dell’istituzionalizzazione dei minori.
Adozione – Affidamento di minori - Valutazione dell’idoneità dei parenti all’affidamento intrafamiliare - Rif. Leg. artt. 333, 336, 337-ter cod. civ.; artt. 30 e 31 Cost.; artt. 1 e 2 della Legge 4 maggio 1983, n. 184.
editor: Cianciolo Valeria
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