Donazione e motivo determinante: irrilevanza del rapporto di filiazione ai fini dell’annullamento ex art. 787 c.c. - Cass. Civ., Sez. II, ord. 26 gennaio 2026 n. 1682

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 26 gennaio 2026 n. 1682 – Pres. Cavallino, Cons. Rel. Criscuolo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di donazione, ai sensi dell’art. 787 c.c., l’annullamento dell’atto può essere richiesto solo se il motivo che ha determinato la liberalità risulta dall’atto stesso ed è stato l’unico e determinante.
La mera indicazione della qualità di figlia della donataria nell’atto di donazione, ove di carattere descrittivo e non subordinante l’efficacia della donazione, non integra il motivo unico e determinante richiesto dalla norma. La valutazione circa la sussistenza del motivo determinante è questione di fatto riservata al giudice di merito e può essere censurata in sede di legittimità solo per vizi logici o giuridici. In assenza di prova che la donazione sia stata compiuta esclusivamente in ragione del rapporto di filiazione, la domanda di annullamento deve essere rigettata, anche ove sia successivamente accertata l’inesistenza del rapporto di filiazione.
 
Mevio, dopo aver appreso dubbi sulla paternità delle figlie Tizia e Caia, ha chiesto al Tribunale di Bologna sia il disconoscimento della paternità sia l’annullamento di una donazione immobiliare fatta a Tizia, sostenendo che la donazione era stata motivata esclusivamente dal rapporto di filiazione. Il Tribunale ha accolto la domanda di disconoscimento, ma ha rigettato quella di annullamento della donazione, decisione confermata dalla Corte d’Appello di Bologna.
La Corte Suprema di Cassazione ha ribadito che, ai sensi dell’art. 787 c.c., l’annullamento della donazione è possibile solo se il motivo determinante risulta dall’atto e costituisce l’unica ragione della liberalità.
Nel caso concreto, il riferimento alla qualità di figlia era solo descrittivo e non subordinava l’efficacia della donazione, né risultava prova che il rapporto di filiazione fosse stato il motivo unico e determinante. Pertanto, il ricorso è stato rigettato.
 
Donazione – Qualità di figlia donataria – Disconoscimento della figlia - Annullamento della donazione - Distinzione fra onere e motivo della donazione - Rigetto del ricorso per difetto di prova del motivo unico e determinante – Rif. Leg. artt. 787, 793, 1429 e 2697 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria