Sulla liquidazione equitativa del danno da perdita parentale - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 22 gennaio 2026, n. 1497

Giovedì, 29 Gennaio 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Diritti della persona
Cass. Civ., Sez. III, Ord., 22 gennaio 2026, n. 1497; Pres. Frasca, Rel. Cons. Crivelli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Fermo il principio per cui nella liquidazione equitativa del danno da perdita parentale va applicata la tabella c.d. "a punti", ove la parte nel giudizio di merito non abbia mai lamentato l'adozione da parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione del danno (in particolare tabella c.d. "a forbice"), ma solo la sua applicazione nel minimo o la mancata personalizzazione del danno, la richiesta di applicazione della tabella a "punti" in sede di legittimità è inammissibile trattandosi di questione nuova, essendo i diversi criteri tabellari fondati su distinti elementi materiali.



Risarcimento del danno - Applicazione delle tabelle “a punti” - Liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale - Perdita del rapporto parentale; Rif. Leg. Artt. 2056, 2059 e 1226 c.c.

editor: Ferrandi Francesca