Patrimonio ereditario e coeredi concreditori: nuovo principio dalla Cassazione - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 22 gennaio 2026, n. 1486

Giovedì, 29 Gennaio 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. III, Ord., 22 gennaio 2026, n. 1486; Pres. Frasca, Rel. Cons. Crivelli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Poiché i crediti facenti parte del patrimonio ereditario cadono nella relativa comunione, tutti i coeredi, quali concreditori, possono ciascuno agire in giudizio per l’intero credito o per la loro quota. Essi, quindi, non sono sottratti alla regola di cui all' art. 1304 c.c., per cui i concreditori (e dunque anche ai coeredi) possono singolarmente stipulare con la controparte una transazione, cui l'altro concreditore è libero di profittarne. Né fra i coeredi sussiste nel relativo giudizio litisconsorzio necessario (peraltro non ostativo alla transazione con uno solo dei litisconsorti), posto che il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza.



Successioni - Transazione parziale sul credito ereditario - Patrimonio ereditario – Crediti ereditari – Coeredi concreditori; Rif. Leg. Artt. 1304, 1314, 727, 752, 754, 757 c.c.  

editor: Ferrandi Francesca