Revoca della sospensione condizionale: rileva il momento di perfezionamento del reato abituale se collocato nel quinquennio - Cass. Pen., Sez. I, sent. 23 gennaio 2026 n. 2854

Cass. Pen., Sez. I, sentenza 23 gennaio 2026 n. 2854 – Pres. Boni, Cons. Rel. Genovese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della revoca di diritto prevista dall’art. 168, primo comma, n. 1, c.p., ove il nuovo reato commesso nel termine quinquennale sia un reato necessariamente abituale (nella specie, maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.), il momento rilevante non è quello dell’esaurimento della condotta, bensì quello del perfezionamento della fattispecie, coincidente con la realizzazione del numero minimo di atti vessatori collegati da nesso di abitualità, sufficiente ad integrare l’offesa al bene giuridico protetto, anche se la protrazione della condotta si protragga oltre il quinquennio.

Nella vicenda in esame, l’imputato aveva ottenuto, nel 2016, la sospensione condizionale della pena per precedenti condanne.
Successivamente, a suo carico veniva instaurato un nuovo procedimento per maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., con condotta contestata “dal 2017 in poi”, che sfociava in condanna definitiva nel 2025. Il Pubblico ministero chiedeva al giudice dell’esecuzione la revoca della sospensione condizionale, ritenendo che il nuovo delitto, abituale, si fosse perfezionato entro il quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato delle sentenze del 2016, perché le condotte vessatorie si erano protratte almeno sino al 2021.
Il Tribunale di Lecce, quale giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale ex art. 168, n. 1, c.p.; il condannato ricorreva in cassazione sostenendo che il reato si sarebbe “consumato” solo il 10 febbraio 2023, data del suo arresto, e quindi oltre il quinquennio.
La Cassazione respinge il ricorso: per i reati abituali (come i maltrattamenti), ai fini della revoca della sospensione condizionale rileva il momento del perfezionamento della fattispecie – ossia quando si realizza il nucleo minimo di condotte abituali – se questo cade nel quinquennio, anche se la condotta prosegue oltre.

Diritto penale – Maltrattamenti – Reato abituale – Differenza fra perfezionamento e consumazione del reato – Revoca della sospensione condizionale - Rif. Leg. artt. 168, n. 1) e 572 cod. pen.; art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria