Quando il diniego di tumulazione nella tomba di famiglia lede il diritto dei congiunti al culto dei defunti - T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, sent. 14 gennaio 2026 n. 725

Martedì, 27 Gennaio 2026
Giurisprudenza | Merito | Responsabilità | Successioni Sezione Ondif di Roma
T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, sentenza 14 gennaio 2026 n. 725 - Pres. Nappi, Ref. Est. De Grazia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di concessioni cimiteriali, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Comune allorché i danni lamentati siano causalmente riconducibili esclusivamente ad atti e comportamenti del soggetto gestore del cimitero cui il servizio è affidato.
È inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, la domanda di risarcimento dei danni proposta iure hereditatis quando il ricorrente, che agisce nella qualità di erede del titolare della concessione sepolcrale, non fornisca la prova dell’acquisto dell’eredità mediante accettazione espressa o tacita, non essendo allo scopo sufficienti gli atti di stato civile, la denuncia di successione o altri atti meramente fiscali o amministrativi.
Lo ius sepulchri secondario – consistente nel diritto del congiunto di accedere al sepolcro familiare per onorare il defunto e coltivarne la memoria – integra una situazione giuridica soggettiva di rilievo costituzionale, quale manifestazione della personalità e della libertà religiosa della persona, la cui ingiusta lesione, derivante dal diniego illegittimo di tumulazione nella tomba di famiglia e dalla conseguente necessità di procedere alla cremazione e all’affidamento domestico dell’urna cineraria, dà luogo a risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2043 c.c., da liquidarsi in via equitativa.
Non esclude la colpa del gestore la circostanza che un precedente giudizio si sia concluso in suo favore, ove tale decisione sia stata successivamente riformata in appello e non risultino contrasti giurisprudenziali idonei a rendere scusabile l’errore interpretativo sull’estensione dei diritti nascenti dalla concessione cimiteriale.
La pretesa al risarcimento del danno da ritardo, ove si risolva nella mera duplicazione del pregiudizio già ristorato a titolo di lesione del bene della vita (nella specie, il diritto al sepolcro secondario), dev’essere respinta.


Successione - Tumulazione – Concessione cimiteriale perpetua anteriore al D.P.R. 803/1975 – Diniego del gestore – Lesione dello ius sepulchri secondario del congiunto – Danni non patrimoniali – Rif. Leg. D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803; artt. 2, 13 e 19 Cost.

editor: Cianciolo Valeria