Violenza sessuale e abuso induttivo - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 21 gennaio 2026, n. 2276
In tema di violenza sessuale su persona che si trova in stato di inferiorità fisica o psichica, l'induzione a compiere o a subire atti sessuali, rilevante a norma dell’art. 609-bis, secondo comma, n. 1), c.p. si realizza quando l'agente, con un'opera di persuasione spesso, ma non necessariamente, sottile o subdola, istiga o convince la vittima ad aderire ad atti sessuali che diversamente quest'ultima non avrebbe compiuto, avvalendosi consapevolmente delle condizioni in cui essa si trova al momento del fatto. Quest'opera di persuasione deve consistere in un comportamento attivo. Non è, invece, necessario che la condizione di inferiorità della vittima sia stata determinata dal comportamento del soggetto agente: la disposizione incriminatrice, nella sua formulazione testuale, prevede che l'agente, con la sua condotta, deve "indurre" "taluno a compiere o subire atti sessuali", ma non deve anche cagionare le "condizioni di inferiorità", delle quali, invece, diversamente, deve "abusare".
Violenza sessuale - Abuso induttivo - Inferiorità psichica della vittima - Circonvenzione d'incapaci; Rif. Leg. Art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p.
editor: Ferrandi Francesca
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