Negoziazione assistita: sì alla trascrizione dell’assegnazione della casa familiare. Tribunale Trani, Decreto 15 novembre 2025
Nel caso di trascrizione di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, che non comporta il trasferimento di diritti reali su immobili, si ritiene che la certificazione dell'autografia delle firme da parte degli avvocati prevista dall'art. 5 comma 2 D.L. n. 132 del 2014 e soprattutto l'espressa equiparazione dell'accordo di negoziazione assistita ai procedimenti giudiziali prevista dall'art. 6 comma 3 D.L. n. 132 del 2014, unitamente alla considerazione che l'assegnazione della casa familiare, oltre a non comportare l'attribuzione di un diritto reale su un immobile ma di un diritto personale di godimento, è soggetta a trascrizione facoltativa, non obbligatoria, siano indici normativi sufficienti a far ritenere che l'accordo di negoziazione assistita possa essere trascritto ai fini e per gli effetti dell'assegnazione della casa familiare, senza necessità di alcun altro adempimento, e in particolare senza necessità di autentica notarile.
L’equiparazione dell’accordo di negoziazione assistita ai provvedimenti giudiziali, espressamente stabilita dal comma 3 dell’art. 6 del DL 132/2014 convertito in legge 162/2014, va senz’altro intesa con riguardo al contenuto essenziale della separazione, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare al coniuge collocatario principale dei figli minorenni, contrariamente ad altro accordo che preveda l’attribuzione di diritti reali su immobili, che invece fa parte del contenuto eventuale ; di talché, non sarebbe coerente richiedere, solo per l’assegnazione prevista dall’accordo di negoziazione assistita, l’autentica notarile.
Il tracciato normativo di cui agli artt. 337-sexies,1° co., c.c.,2657 2 2703 c.c., 5, II co., e 6, 3° co., D.L. n. 132 del 2014 e la ratio deflattiva sottesa all’introduzione dei peculiari e alternativi strumenti di risoluzione delle controversie induce a ritenere che l'accordo di negoziazione assistita possa essere trascritto ai fini e per gli effetti dell'assegnazione della casa familiare senza necessità di autentica notarile. Affermare diversamente e non consentire la trascrizione del diritto di abitazione della casa coniugale riconosciuto nell’ambito di tale accordo se non con l’autenticazione notarile, costituirebbe un disincentivo per i coniugi a utilizzare l’accordo di negoziazione assistita in caso di separazione o divorzio ex art. 6 del citato D.L. 132/2014.
*Si ringrazia l'avv. M. Cristina Capurso, associata Ondif sez. Trani
editor: Fossati Cesare
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