Art. 2941, primo comma, n. 1 c.c.: la sospensione della prescrizione opera anche tra i conviventi di fatto. Corte Costituzionale, sent. 23 gennaio 2026, n. 7

Corte Costituzionale, sentenza n. 7 del 23.01.26 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’art. 2941, primo comma, numero 1), c.c. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimanga sospesa tra i conviventi di fatto, ricomprendendosi, con l’utilizzo di quest’ultimo sintagma, alla luce della definizione di cui all’art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016, tanto il convivente di una coppia eterosessuale, quanto quello di una coppia dello stesso sesso.

Nel disporre che «[l]a prescrizione rimane sospesa [...] tra i coniugi», l’art. 2941,

primo comma, numero 1), c.c. intende infatti preservare l’affectio e l’unità familiare, riconoscendosi, tramite l’istituto della sospensione, che, in presenza di uno stabile legame affettivo di coppia, non è esigibile l’esercizio di atti interruttivi della prescrizione, che preludono ad un possibile contenzioso e sono percepiti come lesivi della fiducia reciproca.

Simile finalità si incentra, dunque, sulla tutela del vincolo affettivo di coppia che la Costituzione protegge sia che esso origini da un atto, qual è il matrimonio, come previsto dall’art. 29 Cost., sia che scaturisca dalla stabilità del rapporto di convivenza, dando luogo ad una formazione sociale familiare, che rinviene il proprio fondamento nell’art. 2 Cost.

Il convivente di fatto, così come il coniuge, non può essere posto dinanzi all’alternativa tra il sacrificio del legame affettivo e di fiducia reciproca che fa da collante al nucleo familiare e la compressione della possibilità di far valere il proprio diritto.

Simile alternativa palesa non solo una irragionevole disparità di trattamento fra coniuge e convivente di fatto e una lesione dell’art. 2 Cost., ma anche una irragionevolezza intrinseca, tanto più evidente, ove si consideri che, mentre in fase di scioglimento del legame di convivenza, la giurisprudenza fa sorgere crediti da ingiustificato arricchimento a favore del convivente che abbia contribuito alla formazione del patrimonio comune, all’opposto, la norma censurata tende a far perdere la titolarità di crediti, che possono derivare dal contributo finanziario prestato all’altro convivente per sostenere beni o attività di cui quest’ultimo sia esclusivo titolare.

 

Rif. Leg. Art. 2941 c.c.; Artt. 2, 3, 117 Cost.; Art. 1, comma 18, Legge 20 maggio 2016, n. 76; Art. 8 CEDU; Artt. 9,33 CDFUE

 

Convivenza di fatto – Sospensione della prescrizione – Affectio coniugalis – Unità familiare – Atti interruttivi della prescrizione – Disparità di trattamento

editor: Fossati Cesare