Modifica delle condizioni di divorzio: la soccombenza reciproca di entrambe le parti determina la compensazione delle spese di lite. Cass. sez. I civ. ord. 9 gennaio 2026, n. 548

Cass. civ., Sez. I, Ord., 09/01/2026, n. 548 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, in virtù del principio secondo il quale pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere, il giudice dell’appello, in sede di rinvio ex art. 382 c.p.c., non può liquidare le spese del giudizio di legittimità in favore di una parte rimasta intimata, peraltro, concluso con un esito positivo a favore del ricorrente.

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie, vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, nonché quando venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri.

E così va ritenuta la soccombenza della ricorrente a fronte dell’accoglimento della domanda del padre per la determinazione del quantum del contributo per il figlio, con lui convivente, ma nel contempo va valutato l’accoglimento della richiesta della predetta di riduzione del contributo, e del venir meno, sempre su iniziativa della ricorrente, dell'obbligo dei coniugi di far ricorso ad un mediatore familiare, per come statuito dal giudice di primo grado. Tenuto conto altresì della soccombenza della ricorrente relativamente alla sua richiesta di risarcimento del danno e al pagamento diretto del contributo a mani del figlio maggiorenne, ma non autosufficiente, anziché a favore dell'ex marito, si configura tra le parti una reciproca soccombenza per le contrapposte domande, che consente la compensazione delle spese processuali rispetto a tutti i gradi di giudizio.

 

Rif. Leg. Art. 473-bis.29 c.p.c.; Art. 337-septies c.c.

Modifica delle condizioni di divorzio – Contributo al mantenimento del figlio – Contumacia dell’intimato - Accoglimento reciproco delle pretese delle parti – Soccombenza parziale

editor: Fossati Cesare