In tema di affidamento condiviso la frequentazione del tutto paritaria tra genitore e figlio ha natura tendenziale. Cass. sez. I civ. ord. 19 gennaio 2026, n. 1009

Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/01/2026, n. 1009 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Posto che la determinazione dei tempi di presenza dei minori presso i genitori che non vivono più insieme connota il modo concreto con cui relazione tra genitori e figli e, con essa, la responsabilità genitoriale può continuare ad esercitarsi - attribuendosi al genitore uno spazio e un tempo nell'ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità - assolvendo così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge -, la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo.

In tema di affidamento condiviso, l'esigenza del minore di avere una stabile organizzazione di vita, di mantenere le sue abitudini e l'ambiente domestico che gli è consueto può comportare una suddivisione dei tempi non paritaria, non potendo però lo spazio temporale della frequentazione con il genitore non convivente - salvo che quest'ultimo non sia totalmente inadeguato alla funzione - essere eccessivamente e ingiustificatamente compresso, con conseguente compromissione della relazione familiare.

Conf. Cass. n. 9442/2024

 

Rif. Leg. Art. 337-ter c.c.

Affidamento condiviso – Frequentazione paritaria – Esercizio della responsabilità genitoriale – Bigenitorialità - Esigenze di cura, di assistenza ed educative del minore – Esigenze del minore

editor: Fossati Cesare