Figlio adulterino del 1950: in Cassazione il regresso sul mantenimento e il danno da perdita di bigenitorialità - Cass. Civ., Sez. I, ord. interl., 15 gennaio 2026 n. 857
Martedì, 20 Gennaio 2026
Giurisprudenza
| Riconoscimento / Disconoscimento
| Responsabilità
| Filiazione
| Legittimità
In tema di filiazione naturale, il figlio nato nel 1950 da relazione adulterina, riconosciuto alla nascita dalla sola madre e che abbia conseguito lo status di figlio anche del padre soltanto a seguito di dichiarazione giudiziale di paternità divenuta definitiva dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, può, iure hereditatis, agire per il rimborso della quota delle spese di mantenimento sostenute dalla madre durante la propria minore età, dovendosi individuare nel passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della filiazione il momento a partire dal quale il diritto di regresso del genitore adempiente diviene esigibile e decorre la relativa prescrizione, senza che rilevi, quale rinuncia tacita, l’inerzia serbata dal genitore medesimo nel ristretto lasso di tempo intercorso tra tale momento e la morte.
L’ordinanza interlocutoria della Prima Sezione civile del 15 gennaio 2026 n. 857 offre l’occasione per affrontare una questione davvero inedita: il mantenimento e la responsabilità civile del padre di un figlio adulterino nato nel 1950, quindi in pieno vigore del divieto di riconoscimento e del sistema degli artt. 252, 278 e 279 c.c. ante riforma. Si tratta di verificare se, dopo l’accertamento giudiziale della paternità intervenuto solo nel 2014, possano retroagire sia il diritto di regresso per le spese sostenute dalla madre nella minore età del figlio, sia la responsabilità da illecito endofamiliare per l’assenza totale del padre.
Filiazione naturale - Figlio adulterino nato nel 1950 – Riforma del diritto di famiglia - Retroattività dello status filiationis - Rimborso spese di mantenimento - Azione di regresso del genitore adempiente - Illecito endo-familiare – Rif. Leg. artt. 250, 261, 269, 273, 277, 279, 175, 1375, 1236, 2908, 2909, 2934 cod. civ.; artt. 2, 3, 30 Cost.; artt. 215 e 232 della L. 19 maggio 1975, n. 151; art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; artt. 8 e 14 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
editor: Cianciolo Valeria
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