Lo squilibrio economico tra le parti o l'alto livello reddituale del coniuge obbligato non giustificano, di per sé, la corresponsione di un assegno divorzile. Cass. sez. I civ. ord. 12 gennaio 2026, n. 626

Cass. civ., Sez. I, Ord., 12/01/2026, n. 626 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell'ipotesi di domanda di revisione di un assegno divorzile già riconosciuto, accertato il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti, il giudice, nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, deve compiere una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale e delle effettive potenzialità professionali e reddituali al momento della conclusione della relazione matrimoniale.

A fronte degli accertati mutamenti patrimoniali e reddituali occorre, pertanto, individuare a quale titolo e con quale funzione (assistenziale e/o perequativo compensativa in ragione della ripartizione dei ruoli endofamiliari) mantenere l'attribuzione dell'assegno divorzile, verificando in maniera appropriata l'adeguatezza o meno, in sé, dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente, sulla base di una reale valutazione comparativa delle capacità economiche e patrimoniali delle parti, onde valutare se la situazione di inadeguatezza o di svantaggio dei mezzi del richiedente sia riconducibile ad un impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive e se, in considerazione di detta inadeguatezza, il richiedente sia nell'impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente oppure se giustifichi un intervento compensativo/perequativo per il particolare contributo che il medesimo richiedente dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.

Conf. Cass. n. 14160/2022, Cass. n. 354/2023, Cass. n. 1645/2033

Rif. Leg.: Artt. 5, 9 Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Modifica delle condizioni di divorzio - Assegno divorzile – Funzione perequativa / compensativa – Finalità assistenziale – Disparità reddituale – Adeguatezza dei mezzi – Contributo alla formazione del patrimonio comune

editor: Fossati Cesare