Condizione testamentaria illecita e divieto di convivenza - Trib. Napoli, Sez. VIII, sent. 22 ottobre 2025 n. 9520

Giovedì, 15 Gennaio 2026
Giurisprudenza | Merito | Successioni Sezione Ondif di Napoli
Tribunale Napoli, Sez. VIII, sentenza 22 ottobre 2025 n. 9520 – Pres. Lupi, Giud. Est. Lombardo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 
La condizione testamentaria che limita la libertà personale dell’erede, imponendo scelte che incidono su diritti personalissimi (come la convivenza con una determinata persona), è nulla per illiceità ai sensi dell’art. 634 c.c., in quanto contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume, e deve considerarsi come non apposta.
Qualsiasi disposizione testamentaria che condiziona le scelte di vita dell’erede, incidendo sulla libertà di autodeterminazione e sul pieno sviluppo della personalità in una formazione sociale tutelata dall’art. 2 Cost., non è meritevole di tutela e deve essere dichiarata nulla.
 
Nel caso in esame, un fratello citava in giudizio l’altro fratello per accertare l’illiceità di una condizione testamentaria contenuta nel testamento olografo del padre.
I fratelli gestivano congiuntamente i beni, ma sorgevano conflitti per l’uso esclusivo di alcuni immobili da parte di uno dei due fratelli il quale, come previsto nel testamento paterno, avrebbe dovuto ricevere il 40% di un complesso immobiliare, solo a condizione che non avesse portato la propria compagna in determinati locali. In caso di violazione, la quota eccedente la legittima sarebbe stata devoluta ad una Associazione.
Il Tribunale ha dichiarato la condizione nulla e non apposta ritenendola illecita perché limita la libertà personale.
 
Successione - Condizione testamentaria che limita la libertà personale dell’erede- Nullità - Rif. Leg. artt. 476, 634; art. 2 Cost.

editor: Cianciolo Valeria