Lesioni già giudicate come maltrattamenti. Il principio ne bis in idem prevale su duplicazioni processuali - Cass. Pen., Sez. V, sent. 13 gennaio 2026 n. 1341

Cass. Pen., Sez. V, sentenza 13 gennaio 2026 n. 1341 – Pres. Pistorelli, Cons. Rel. Cananzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini del divieto di un secondo giudizio ex art. 649 c.p.p. (ne bis in idem processuale), l'identità del fatto sussiste quando ricorra la corrispondenza storico-naturalistica di tutti gli elementi costitutivi del reato – condotta materiale, evento naturalistico e nesso causale – oltre alle circostanze di tempo, luogo e persone; tale verifica, improntata a dimensione empirica e al netto di valutazioni giuridiche, esclude l'operatività del concorso formale fra reati (maltrattamenti e lesioni), la rilevanza della diversità dell'elemento soggettivo o di nuove aggravanti, imponendo l'annullamento senza rinvio delle sentenze per improcedibilità, rilevabile anche d'ufficio in Cassazione come error in procedendo purché non richieda nuovi accertamenti fattuali, conformemente a Corte cost. n. 200/2016 e alla giurisprudenza CEDU.

Nella vicenda in esame, vi era stato un primo processo per maltrattamenti ed un secondo processo per lesioni. In questo secondo processo non veniva rilevato il ne bis in idem nonostante allegazione della sentenza precedente (per continuazione).
La Corte ha applicato il principio espresso dalla Corte cost. n. 200/2016, estendendo l’art. 649 c.p.p. al concorso formale: identità del fatto verificata empiricamente (stessa condotta, evento naturalistico guaribile in 3 gg., nesso causale; medesime persone, luogo a Castellammare di Stabia, periodo incluso nel maltrattamento perdurante). Irrilevanti elemento soggettivo (dolo vs. colpa) e qualifiche diverse; rilevabile d'ufficio in Cassazione come error in procedendo senza nuovi fatti.

Diritto penale – Maltrattamenti – Lesioni aggravate personali – Concorso formale – Irrilevanza - Principio del ne bis in eadem – Divieto di un secondo giudizio - Rif. Leg. art 572 cod. pen., art. 649 c.p.p.

editor: Cianciolo Valeria