Imposta di registro. Massa unitaria in divisione ereditaria con variazioni soggettive - Corte di giustizia tributaria di primo grado Lazio Viterbo, Sez. I, sent. 3 settembre 2025 n. 398

Giovedì, 15 Gennaio 2026
Giurisprudenza | Merito | Aspetti fiscali e previdenziali | Successioni Tribunale di Viterbo
Corte di giustizia tributaria di primo grado Lazio Viterbo, Sez. I, sentenza 3 settembre 2025 n. 398 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di divisioni ereditarie, deve qualificarsi come massa unitaria la comunione preesistente originata da più titoli traslativi, laddove l'ultimo acquisto avvenga per successione mortis causa e siano limitate le variazioni soggettive (subentro testamentario tra condividenti) a mere modificazioni interne non traslative, con applicazione del regime agevolato ex art. 34, co. 4, D.P.R. n. 131/1986. L'avviso di liquidazione è annullabile per omesso contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6-bis L. n. 212/2000, non essendo atto automatizzato, ma implicante riqualificazione giuridica e contestazione d'aliquota.

La Corte di Giustizia Tributaria di Viterbo ha accolto il ricorso di un notaio contro l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate per una divisione immobiliare, annullandolo per violazione del contraddittorio endoprocedimentale e per errata applicazione dell'imposta di registro.
Si ricorda la regola dell'art. 34, co. 4, D.P.R. 131/1986: le comunioni tra i medesimi soggetti originate da più titoli si considerano un'unica massa ai fini fiscali solo se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte, consentendo aliquota fissa (1-2%) anziché proporzionale per masse plurime. La norma richiede esplicitamente questo presupposto per evitare tassazione come permuta.
Nel caso in esame, l'ultimo acquisto originario è mortis causa, mentre il subentro di due soggetti sulla quota di uno degli eredi della de cuius, è una variazione soggettiva interna, assimilabile e non ostativa all'unicità, come chiarito da Cass. n. 7604/2018 (cessioni quote ereditarie non alterano massa) e Circ. A.E. n. 18/E/2013.
Se l'acquisto testamentario introduce nuovi condividenti estranei o beni diversi, prevale regime di masse plurime con imposta proporzionale (3%) sulle parti eccedenti quote.

Successione - Agevolazioni fiscali - Imposta di registro - Comunioni e divisioni ereditarie – Massa unitaria – Variazioni soggettive - Rif. Leg. art. 34 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

editor: Cianciolo Valeria