Autografia del testamento olografo e valore della CTU - Trib. Modena, Sez. I, sent. 1 ottobre 2025 n. 1144

Giovedì, 15 Gennaio 2026
Giurisprudenza | Successioni | Merito Sezione Ondif di Modena
Tribunale Modena, Sez. I, sentenza 1 ottobre 2025 n. 1144 – Giudice Bolondi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il testamento olografo, per essere valido, deve essere interamente scritto, datato e sottoscritto di mano del testatore.
L’autografia si presume in presenza di corrispondenza grafica tra il testamento e altre scritture autografe del de cuius, salvo prova contraria.
L’eventuale patologia fisica (es. deficit visivo) non esclude, di per sé, la capacità di redigere autonomamente il testamento, se non compromette la capacità motoria e la coscienza dell’atto.
Il giudice può aderire alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio quando queste siano motivate in modo analitico, abbiano tenuto conto delle osservazioni dei consulenti di parte e siano frutto di rigorosa analisi scientifica.
L’obbligo di motivazione si considera assolto con il richiamo alle fonti del proprio convincimento, se la CTU ha risposto alle critiche delle parti.
 
Nel caso in esame, la ricorrente aveva impugnato il testamento olografo della zia, sostenendo che, a causa di una grave patologia oculare (maculopatia essudativa), non fosse in grado di scrivere autonomamente il testamento e che questo fosse stato redatto “sotto dettatura e con l’aiuto di altro soggetto”. Secondo la ricorrente, ciò avrebbe comportato la nullità del testamento per mancanza di autografia e l’apertura della successione legittima.
Unico beneficiario del testamento era il nipote che ha contestato le pretese della ricorrente.
Il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio grafologica e medica per verificare l’autenticità e l’autografia del testamento. La CTU ha concluso che il testamento era stato scritto interamente dalla mano della de cuius, che la data era verosimilmente corretta e che, nonostante il deficit visivo, la de cuius era comunque in grado di scrivere autonomamente.
Il Tribunale ha condiviso le conclusioni della CTU, ritenendole fondate e ben motivate, e ha respinto le domande della ricorrente, condannandola al pagamento delle spese legali e delle spese di CTU.
 
Successione - Autografia del testamento olografo - Valore della CTU – Rif. Leg. art. 602; art. 50 bis n. 6 cod. pen.
 

editor: Cianciolo Valeria