Sulla revisione dell’assegno divorzile - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 07 gennaio 2026, n. 303

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 07 gennaio 2026, n. 303; Pres. Tricomi, Rel. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Per procedere alla revisione ex art. 9 L. 898 del 1970 è necessario l'accertamento in ordine alla sussistenza di un mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche delle parti, quale presupposto dell'accoglimento della domanda, cui segue la valutazione della fondatezza della stessa, da compiersi tenendo conto della funzione in concreto svolta dall'assegno alla luce dei principi enunciati dalla sentenza n. 18287 del 2018 delle Sezioni Unite - ove la valutazione delle condizioni economiche delle parti è collegata causalmente agli altri indicatori presenti nell'art. 5, comma 6, L. 898 del 1970, al fine di accertare se l'eventuale disparità esistente all'atto dello scioglimento del matrimonio sia stata determinata da scelte condivise di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di uno dei coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio e delle rispettive ed effettive potenzialità professionali e reddituali - in modo tale poter valutare l’incidenza o meno delle sopravvenienze sulla spettanza o sulla misura dell'assegno.


Divorzio – Criteri di revisione - Revisione dell’assegno - Assegno di divorzio; Rif. Leg. Art. 9 L. 898 del 1970

editor: Ferrandi Francesca