Affidamento dei figli: i provvedimenti che si limitano a modificare le modalità di esecuzione senza alterarne il regime non sono reclamabili - Corte d’Appello di Venezia, Sez. III, Ord., 22 dicembre 2025
Si ringrazia l’Avv. Barbara Lanza per la segnalazione del provvedimento
Nei procedimenti relativi all’affidamento dei figli minori, non sono reclamabili, ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c., i provvedimenti che, pur incidendo sulla regolamentazione delle frequentazioni, si limitano a modificarne le modalità di esecuzione senza alterare il regime di affidamento condiviso né determinare una sostanziale e peggiorativa compressione del rapporto tra il minore e il genitore non collocatario. La rimodulazione temporale delle visite, disposta in funzione delle esigenze evolutive del minore e nell’ambito di un percorso di graduale attuazione della bigenitorialità, integra una naturale evoluzione del regime di frequentazione e non una modifica dell’affidamento idonea a rendere il provvedimento reclamabile o impugnabile per cassazione.
Affidamento di minori – Reclamo – Inammissibilità – Provvedimenti sulle modalità di visita – Limiti. Rif. Leg. Art. 473-bis.24 c.p.c.
editor: Ferrandi Francesca
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