Affidamento dei figli: i provvedimenti che si limitano a modificare le modalità di esecuzione senza alterarne il regime non sono reclamabili - Corte d’Appello di Venezia, Sez. III, Ord., 22 dicembre 2025


Si ringrazia l’Avv. Barbara Lanza per la segnalazione del provvedimento

Lunedì, 12 Gennaio 2026
Giurisprudenza | Merito | Affidamento dei figli Sezione Ondif di Venezia
Corte d’Appello di Venezia, Sez. III, Ord., 22 dicembre 2025; Cons. Est. Barbara Gallo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nei procedimenti relativi all’affidamento dei figli minori, non sono reclamabili, ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c., i provvedimenti che, pur incidendo sulla regolamentazione delle frequentazioni, si limitano a modificarne le modalità di esecuzione senza alterare il regime di affidamento condiviso né determinare una sostanziale e peggiorativa compressione del rapporto tra il minore e il genitore non collocatario. La rimodulazione temporale delle visite, disposta in funzione delle esigenze evolutive del minore e nell’ambito di un percorso di graduale attuazione della bigenitorialità, integra una naturale evoluzione del regime di frequentazione e non una modifica dell’affidamento idonea a rendere il provvedimento reclamabile o impugnabile per cassazione.


Affidamento di minori – Reclamo – Inammissibilità – Provvedimenti sulle modalità di visita – Limiti. Rif. Leg. Art. 473-bis.24 c.p.c.

editor: Ferrandi Francesca