Costituisce illecito disciplinare chiedere il compenso al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche se successivamente revocato. Consiglio Nazionale Forense, sent. 23 luglio 2025
Premesso che la mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare del procedimento disciplinare in presenza di sua espressa specifica richiesta non comporta nullità del procedimento stesso, né l’audizione è indispensabile neppure in riferimento alla fase dibattimentale, precisato che il decreto (o l’ordinanza) di archiviazione del procedimento penale non dispiega efficacia di giudicato in sede disciplinare, costituisce grave illecito il comportamento dell’avvocato che, in violazione dell’art. 85 DPR n. 115/2002, richieda un compenso al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a nulla rilevando in contrario la successiva revoca dell’ammissione al patrocinio da parte del magistrato competente ex art. 112 co. 1 lett. b DPR cit.
Rimane a carico dell’avvocato il dovere di informazione, che, ai sensi dell’art. 27 cdf, a prescindere dalle modalità formali o informali con le quali viene espletata, deve essere chiara, completa, tempestiva e veritiera, non potendo, il rapporto che lega l’avvocato al suo cliente, tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero, atteso che il rapporto fiduciario avvocato – cliente non può certamente tollerare un comportamento che vìoli un aspetto essenziale del “rapporto fiduciario” consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito, sì da ledere, nel complesso, il prestigio e il decoro dell’intera classe forense.
Rif. Leg. Artt. 9, 27, 29 Codice Deontologico Forense
Procedimento disciplinare – Audizione dell’incolpando – Ammissione del cliente al patrocinio a spese dello Stato – Richiesta compensi – Revoca – Dovere di informazione
editor: Fossati Cesare
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