Violenza sessuale di gruppo: basta compresenza sul luogo - Cass. Pen., Sez. III, sent. 7 gennaio 2026 n. 280
Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo ex art. 609-octies c.p., non è richiesto che i compartecipi compiano contemporaneamente atti di violenza sessuale né che si percepiscano visivamente a vicenda durante la consumazione, essendo sufficiente la loro effettiva compresenza sul luogo dell’azione criminosa complessiva e unitaria – inteso come il sito dell’intera sequenza intimidatoria e coercitiva –, che rafforza la determinazione criminosa reciproca e incrementa la capacità di sopraffazione sulle vittime, eliminandone o riducendone la forza di reazione.
Non occorre accordo preventivo, bastando la consapevole adesione estemporanea al progetto criminoso altrui, purché apporti contributo causale materiale o morale.
La sentenza rigetta il ricorso confermando la condanna per violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), riqualificando i fatti e rideterminando la pena a 5 anni e 6 mesi, sulla base della compresenza dei correi sul luogo dell'azione criminosa complessiva, idonea a rafforzare la capacità intimidatoria e a ridurre la reazione delle vittime.
Diritto penale – Violenza sessuale – Violenza sessuale di gruppo – Partecipazione – Contributo morale - Compresenza luogo reato - Rif. Leg. artt. 61, n. 5, 81, 609-bis e 609-octies cod. pen.; artt. 238-bis, 533, 541, 603, 611 cod. proc. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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