Alienazione parentale: quando la parola arriva dopo e il minore è già rimasto nel mezzo, di Alexia Delzenne

Giovedì, 8 Gennaio 2026
Dottrina | rifiuto genitoriale | Minori | Affidamento dei figli Sezione Ondif di Genova
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Nel diritto di famiglia, il baricentro resta il superiore interesse del minore: non un principio astratto, ma un criterio di lettura concreto delle condotte e dei loro effetti.                                               

Nei casi di rifiuto genitoriale in contesti ad alta conflittualità, la questione non è scegliere l’etichetta più “forte”, ma ricostruire fatti osservabili, nessi causali plausibili e impatto sul benessere e sulla libertà emotiva del figlio, orientando le decisioni verso la riduzione del pregiudizio.1

Con questo articolo desidero spostare l’attenzione dalla disputa terminologica alla ricostruzione delle dinamiche relazionali e delle condotte concretamente incidenti sul minore, per comprendere che cosa stia alimentando il rifiuto e come si possa ridurre il danno.

Nel linguaggio comune (e spesso anche nei procedimenti), l’“alienazione parentale” viene trattata come una spiegazione totale: una parola che, pronunciata, dovrebbe chiarire chi ha torto e chi ha ragione. È comprensibile: quando una famiglia è in guerra, tutti cercano una sintesi rapida e definitiva. Il problema è che quella sintesi, quasi sempre, arriva tardi.                                       Quando l’etichetta compare, il minore spesso ha già trovato il suo modo di sopravvivere al conflitto. E quel modo, per quanto possa sembrare “una scelta”, raramente nasce da libertà.2

La prospettiva che propongo qui è volutamente semplice: invece di dibattere all’infinito se “l’alienazione” esista o come si debba chiamare, conviene partire da ciò che è osservabile e da ciò che produce effetti sul minore. Perché è lì che si gioca davvero il best interest: nella concreta esperienza quotidiana del figlio, non nella disputa terminologica degli adulti.

La parola “alienazione” come punto di arrivo

In molti casi la sequenza è questa: la separazione non si stabilizza, il conflitto diventa cronico, i contatti con uno dei genitori si fanno difficili, poi discontinui, infine “impossibili”.                                    Nel frattempo, il minore cresce in un clima in cui ogni gesto è interpretato come una presa di posizione. Quando la relazione con un genitore si spezza o si irrigidisce, ecco che compare la parola: alienazione.

Ma a quel punto le domande utili da porsi sarebbero: che cosa è successo nel frattempo al minore? Che cosa ha imparato a fare per ridurre la paura, i sensi di colpa e le tensioni percepite?

Per un avvocato questo cambio di prospettiva è prezioso anche sul piano pratico: sposta l’attenzione dall’astrazione alla verifica. Non si discute più su categorie “totalizzanti” ma su condotte, contesti e conseguenze. E questo rende la valutazione più chiara e, paradossalmente, più difendibile.3

La scena invisibile: il minore davanti a due appartenenze

Per capire perché il rifiuto non vada letto in modo semplicistico, serve mettersi per un momento dalla parte del bambino o dell’adolescente.                                                                                      

Un minore non vive la separazione come una controversia fra adulti bensì come una questione di stabilità: dove posso collocarmi senza sentirmi in colpa? Chi si ferirà se faccio la cosa “sbagliata”? Nei conflitti ad alta intensità, il figlio non è solo “in mezzo”: spesso diventa il luogo in cui il conflitto si scarica.

A volte lo schieramento è esplicito, con frasi che non lasciano scampo. Più spesso è implicito e quotidiano: commenti svalutanti, mezze allusioni, richieste di raccontare cosa è successo dall’altro genitore, occhiatacce, silenzi, crisi emotive che “casualmente” esplodono quando il figlio deve andare via. Anche senza intenzioni consapevoli, il messaggio che arriva al minore può essere: “Se vuoi bene a papà/mamma, sappi che mi perderai;” a quel punto il figlio non sceglie in base all’affetto. Sceglie in base al rischio. E impara una competenza che nessun minore dovrebbe dover sviluppare: regolare gli adulti.

 

Il rifiuto è un pensiero “suo” o un modo per adattarsi al contesto?

Quando un minore rifiuta un genitore, la domanda è legittima e inevitabile: lo fa perché “pensa davvero così” o perché si è adattato a un clima? In altre parole: è autonomia o sopravvivenza relazionale?

Chi non ha strumenti psicologici tende a cercare un criterio di interpretazione semplice. Ma la realtà è più sottile: un minore può percepire sinceramente il proprio rifiuto e, nello stesso tempo, quel rifiuto può essere nato in lui come strategia di protezione.

Ci sono alcuni indizi che, senza trasformarsi in “diagnosi”, aiutano ad orientarsi.

Quando il rifiuto somiglia di più a un’elaborazione personale, spesso il minore riesce a mantenere una certa complessità: racconta episodi specifici, distingue, ammette aspetti positivi e negativi, conserva un minimo di curiosità o possibilità di riparazione. Non è felice, ma non è “monolitico”.

Quando invece il rifiuto è più vicino a una risposta di sopravvivenza, compare spesso una rigidità emotiva e narrativa: un genitore diventa tutto negativo, senza sfumature; il linguaggio è sorprendentemente “adulto”; le motivazioni sono vaghe ma la certezza è assoluta; soprattutto, si avverte la presenza di una paura laterale - non necessariamente dell’altro genitore, spesso paura delle conseguenze emotive sull’altro, quello da non deludere.

Il punto non è incasellare. Il punto è questo: nei contesti ad alta conflittualità, la coerenza apparente del rifiuto non è automaticamente prova di autonomia. Può essere prova di adattamento.4

Stiamo misurando l’amore o la paura?

Qui si annida un equivoco molto frequente: interpretare la condotta del minore come “misura d’amore”: “Se non vuole andare, vuol dire che non gli importa”; “Se preferisce l’altro genitore, allora è quello il migliore”.

Nei conflitti cronici, questa lettura è spesso sbagliata. Perché il comportamento del minore non misura l’amore, misura il costo psicologico.

Il figlio tende a scegliere il luogo dove respira di più.

E “respirare” può significare: meno scenate, meno interrogatori, meno colpa, meno tensione, meno rischio di ferire qualcuno.

Questo spiega un fenomeno che gli operatori vedono spesso: il minore può apparire tranquillo con il genitore “preferito”, ma non perché l’altro sia cattivo e il primo sia buono; piuttosto perché con uno dei due l’onere emotivo è più basso. Il figlio non sta emettendo un verdetto, sta cercando un rifugio.

Quando l’adulto (o il sistema) scambia quel rifugio per una sentenza, finisce per chiedere al minore ciò che lo danneggia di più una dichiarazione di fedeltà.

 

E se non fosse “un genitore contro l’altro”, ma un minore in un sistema che non regge l’ambivalenza?

La vera chiave, spesso, è l’ambivalenza. Ogni figlio dovrebbe potersi permettere di provare sentimenti contraddittori: voler bene a entrambi, essere arrabbiato con entrambi, essere deluso e affezionato allo stesso tempo. È normale, è sano, è crescita.

Nei conflitti ad alta intensità, l’ambivalenza diventa proibita. Il minore capisce che non può essere “di entrambi” senza pagare un prezzo e quando nessuno regge questa complessità - né gli adulti, né talvolta il sistema con tempi lunghi e interventi incoerenti - la famiglia si stabilizza nella polarizzazione: uno è “tutto giusto”, l’altro “tutto sbagliato”.                                           

 

Questa è una soluzione psicologica di emergenza: riduce la tensione interna, ma restringe la libertà emotiva.

Detta in modo molto concreto: il problema non è solo il rifiuto ma è la costruzione di un mondo in cui il minore non può più pensare liberamente l’altro genitore.

Perciò la tutela passa attraverso la libertà emotiva

Se il termine “alienazione” diventa una parola identitaria, non aiuta a comprendere il fenomeno. Se diventa un modo per ricordarci che dobbiamo guardare condotte e conseguenze, allora può essere utile.5

La bussola, in definitiva, è una sola ed è comprensibile anche senza formazione psicologica: un intervento tutela il minore se gli restituisce libertà emotiva; libertà di non doversi schierare, di non dover proteggere un adulto, di poter avere sentimenti complessi senza paura.

Quando questo obiettivo è chiaro, anche le domande cambiano qualità. Non più: “chi ha ragione?” ma: “che cosa, oggi, riduce il danno sul figlio e riapre uno spazio di sicurezza?”
È un criterio pragmatico, non ideologico ed è spesso l’unico che, nel tempo, produce davvero una riduzione del conflitto.

 

Note e riferimenti essenziali

1) Sul superiore interesse del minore (best interests): art. 337-ter c.c.; Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (art. 3, con i criteri applicativi nel Commento generale n. 14/2013 del Comitato ONU); CEDU, Grande Camera, Neulinger and Shuruk c. Svizzera, 6 luglio 2010 (centralità del best interests nelle decisioni che riguardano i minori).

2) Sulla necessità di non sostituire l’accertamento fattuale con categorie totalizzanti: Cass. civ., sez. I, ord. 17 maggio 2021, n. 13217 (richiesta di verificare condotte e riscontri); Cass. civ., sez. I, ord. 24 marzo 2022, n. 9691 (critica al richiamo alla PAS come fondamento pseudoscientifico e richiesta di elementi verificabili). Sul piano scientifico, l’American Psychological Association ha dichiarato di non avere una posizione sulla “parental alienation syndrome” (2008).

3) Ascolto e partecipazione del minore: art. 336-bis c.c. (ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano) e art. 315-bis c.c. (diritti del figlio, inclusa la crescita in famiglia e le relazioni significative). In giurisprudenza recente, v. Cass. civ., sez. I, ord. 21 febbraio 2025, n. 4595 (richiamo a best interests e ascolto del minore).

4) Inquadramento clinico-forense “differenziale” del rifiuto (estrangement / resistenza al contatto / alienated child) e necessità di evitare spiegazioni monocausali: Kelly, J.B. & Johnston, J.R. (2001), “The alienated child: A reformulation of parental alienation syndrome”, Family Court Review; Fidler, B.J. & Bala, N. (2010), “Children resisting postseparation contact with a parent: Concepts, controversies and conundrums”, Family Court Review.

5) Sul rischio di uso strumentale di concetti privi di adeguata base scientifica, specie nei contesti di violenza domestica e decisioni su custodia/visite: Risoluzione del Parlamento Europeo 6 ottobre 2021 (2019/2166(INI)); Consiglio d’Europa – GREVIO (Convenzione di Istanbul), che ha messo in guardia dall’introduzione/impiego del concetto di “parental alienation” nelle normative e prassi.

 

editor: Fossati Cesare