Revoca dell’assegno divorzile per mancata prova del sacrificio familiare - Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 gennaio 2026 n. 300

Giovedì, 8 Gennaio 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 7 gennaio 2026 n. 300 – Pres. Tricomi, Cons. Rel. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità; mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggetti.

La Corte rigetta il ricorso contro la sentenza d'appello che aveva revocato l'assegno divorzile, confermando l'assenza dei presupposti per la funzione perequativo-compensativa e ritenendo la motivazione d'appello adeguata e non sindacabile in fatto non essendo emersa prova che la moglie avesse rinunciato a realistiche occasioni professionali per il matrimonio (asserita rinuncia a contratto a tempo indeterminato smentita da assunzione contestuale in banca), né che avesse contribuito all'ascesa del marito in un matrimonio durato circa 7 anni. La decisione ribadisce che lo squilibrio reddituale non basta di per sé, richiedendo prova rigorosa del nesso causale con rinunce professionali del coniuge debole a favore della famiglia.

Divorzio – Assegno divorzile – Funzione perequativo-compensativa – Onere della prova  -Rif. Leg. art. 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898.

 

editor: Cianciolo Valeria