Il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. su provvedimenti temporanei limitativi della genitorialità - Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 dicembre 2025 n. 32211

Giovedì, 8 Gennaio 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Minori | Processo civile
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 11 dicembre 2025 n. 32211 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Dal Moro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nei giudizi di separazione e divorzio ex D. Lgs. n. 149/2022, i provvedimenti temporanei e urgenti emessi all'esito dell'udienza di comparizione – che sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano modifiche dell'affidamento/collocamento dei minori o ne dispongano l'affidamento a terzi – sono reclamabili ex art. 473-bis.24 c.p.c. e ricorribili per cassazione; il reclamo configura un gravame pieno di merito, con poteri di riesame ex novo sulla base delle deduzioni e produzioni già in atti (impermeabile a fatti sopravvenuti, riservati al giudice di primo grado), potendo il giudice del reclamo assumere sommarie informazioni indispensabili; il diritto alla bigenitorialità ha natura tendenziale e può derogarsi nell'esclusivo interesse morale/materiale del minore, specie a fronte di condotte pregiudizievoli del genitore.


Processo civile - Diritto alla bigenitorialità - Modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori - Reclamo - Provvedimenti temporanei limitativi della genitorialità – Rif. Leg. artt. 337-ter e 337-quater cod. civ.; artt. 473-bis.22, 473-bis.24, 473-bis.27, 473-bis.44, 473-bis.46 c.p.c.; art. 24 Carta di Nizza; art. 3 e 9 Convenzione di New York; art. 8 CEDU; artt. 30 e 111 Cost.

editor: Cianciolo Valeria