Stranieri. La sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale integra i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato - Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 dicembre 2025 n. 32132

Giovedì, 8 Gennaio 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Stranieri
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 10 dicembre 2025 n. 32132 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale integra i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto la situazione di vulnerabilità espone al rischio di atti persecutori gravi in caso di rimpatrio e vessazioni che costituiscono trattamento persecutorio di genere più ristretto di quello femminile, riguardante le donne che hanno esercitato il meretricio, pur se costrette o ingannate.
La valutazione del giudice, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. n. 25/2008, deve acquisire informazioni pertinenti e aggiornate sul contesto nigeriano, estendendosi non solo al rischio di re-trafficking ma anche a gravi discriminazioni, stigmatizzazioni nella comunità, vessazioni e vulnerabilità persistente derivanti dalla passata esperienza di tratta, senza limitarsi a giudizi astratti sul tempo trascorso o sulla volontà di denunciare.
 
Nel caso di specie, il Tribunale non si è uniformato ai principi appena enunciati, dal momento che ha statuito senza acquisire specifiche informazioni riguardanti la situazione della donna in Nigeria e senza verificare il fenomeno della tratta ai fini di sfruttamento sessuale e le conseguenze sulla vita di chi ne diviene vittima anche quando uscita da tale condizione.

Stranieri - Tratta ai fini di sfruttamento sessuale - Riconoscimento dello status di rifugiato – Rif. Leg. artt. 3 e 8 CEDU; artt. 3, 18, 36, 60 e 61 Convenzione di Istanbul, artt. 2, lett. "e" e "f", 3, comma 3, 4 e 5, 5, lett. "c", 6, comma 2, 7, commi 1 e 2, lett. "a", 8, lett. "d" del D.Lgs. n. 251 del 2007; art.  8, comma 3, D. Lgs. n. 25 del 2008.

editor: Cianciolo Valeria