Conguaglio al legittimario leso: valore attuale del bene e frutti dalla domanda - Cass. Civ., Sez. II, ord. 9 dicembre 2025 n. 32056

Giovedì, 8 Gennaio 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 9 dicembre 2025 n. 32056 – Pres. Falaschi, Cons. Rel. Giannaccari per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di azione di riduzione per lesione di legittima, una volta accolta la domanda e riconosciuta al legittimario la reintegrazione mediante conguaglio in denaro, il credito da conguaglio ha natura di debito di valore e deve essere determinato in proporzione al valore del bene donato al momento della decisione (o comunque dello scioglimento della comunione e dell’attribuzione), con adeguamento alla svalutazione e alle variazioni del mercato, restando irrilevante, a tali fini, il valore esistente all’apertura della successione; i frutti dei beni da restituire spettano al legittimario dalla data della domanda giudiziale, e non dall’apertura della successione, in applicazione del principio di conservazione della domanda e della peculiare natura costitutiva e personale dell’azione di riduzione, che priva di efficacia le disposizioni lesive solo a seguito del suo vittorioso esperimento.

Il criterio utilizzato dalla Corte d'Appello è, perciò, in contrasto con i citati principi di diritto perché, una volta accolta la domanda di riduzione, l'ammontare del conguaglio divisionale ha stimato in proporzione al valore che l'immobile donato aveva all'epoca dell'apertura della successione e non nel successivo momento della proposizione della domanda di divisione giudiziale.

Successione - Riduzione di donazioni e di disposizioni testamentarie – Divisione – Conguaglio - Rif. Leg. artt. 561, da 713 a 729, 2697, 2727 e 2729 cod. civ.; artt. 62, 90, 112, 115, 116 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria