Prima di espellere lo straniero occorre valutare la situazione familiare già consolidata - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 18 dicembre 2025, n. 33146
In tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il Paese d'origine) si applica, con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE, anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost.
Stranieri – Espulsione dello straniero – Matrimonio con cittadina italiana - Diritto alla vita privata e familiare – Ricongiungimento familiare; Rif. Leg. Art. 5 TUI e art. 8 CEDU
editor: Ferrandi Francesca
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