Diminuente per i casi di minore gravità e reato di violenza sessuale di gruppo - Corte Cost., Sent., 29 dicembre 2025, n. 202
Qualora la condotta posta in essere dal reo abbia un disvalore significativamente inferiore a quello normalmente associato alla figura astratta del reato, tale da poter essere considerato di sicura minore gravità, è irragionevole che la pena comminata dall’art. 609-octies c.p. per il reato di violenza sessuale di gruppo, che il legislatore, nella giusta considerazione dell’elevato disvalore di tale tipologia di reati, ha fissato, nel minimo, in otto anni di reclusione, non possa essere diminuita, così come già previsto per reati altrettanto gravi, come la violenza sessuale e atti sessuali con minorenne. Di conseguenza, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 609-octies c.p., per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede l’applicabilità della predetta diminuente per i casi di minore gravità.
Violenza sessuale - Violenza sessuale di gruppo - Attenuante per i casi di minore gravità - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; Rif. Leg. Art. 609-octies c.p.
editor: Ferrandi Francesca
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