La dichiarazione di stato di abbandono costituisce l'extrema ratio: assenti i presupposti laddove il recupero delle capacità genitoriali possa avvenire in tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare. Corte d’Appello di Genova, sent. 21 dicembre 2025

Lunedì, 22 Dicembre 2025
Giurisprudenza | Minori | Capacità | Adozione | Merito Sezione Ondif di Genova
C.d.A. Genova, Est. Casale, sentenza 21.12.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, posto dalla legge n. 184 del 1983, art. 1, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del superiore interesse del minore, potendo tale diritto incontrare un limite solo nei casi in cui la sua famiglia non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, con conseguente configurabilità di un endemico e radicale stato di abbandono, in quanto i genitori irreversibilmente siano incapaci di allevare ed educare i figli per totale inadeguatezza a prendersene cura.

Nella specie, l’assenza di una attività lavorativa stabile in capo ai genitori e il reddito percepito non possono di certo assumere valenza discriminatoria, in presenza comunque di un nucleo familiare, che seppur con i suoi limiti, ha dimostrato la concreta volontà di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato, mancanti o sfumati, dovendo il giudizio fondarsi sugli approfondimenti riferiti alla situazione presente e non a quella del passato.

Nella specie, l’adottabilità non pare essere giustificata da un'esigenza primaria che riguarda l'interesse superiore della minore, non essendo il fine dell'adozione quello di individuare ad ogni costo una famiglia "migliore" posto che il fatto che un figlio possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può, di per sé, giustificare che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici, come ricordato anche dalla Giurisprudenza comunitaria.

Nel caso in esame, allora, pur permanendo una valutazione di insufficiente adeguatezza delle capacità genitoriali, essa appare suscettibile di un recupero ove fortemente supportata, il che porta in primo luogo a degradare la limitazione della stessa nella forma non già della decadenza ex art. 330 c.c., ma della sospensione della responsabilità genitoriale, apparendo più̀ rispondente all’interesse superiore della minore che sia pronunciato anche nei suoi riguardi un provvedimento coerente quale l’affidamento ai Servizi Sociali e il collocamento presso una famiglia affidataria.

Rif. Leg. Artt. 330, 333, 336 c.c.; Art. 8 CEDU

Dichiarazione di adottabilità – Extrema ratio - Sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale – Capacità genitoriali – Affidamento al Servizio Sociale

editor: Fossati Cesare