L’allontanamento del minore dalla famiglia è misura estrema da adottarsi temporaneamente quando si rende necessario tutelare l’interesse del minore. Corte d'Appello di L'Aquila, ord. 16 dicembre 2025

a questa pagina una breve nota sulla pronuncia del tribunale per i minorenni dell’Aquila intorno alla “famiglia del bosco” di Claudio Cecchella
a questa pagina l'ordinanza reclamata del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila

Corte d'Appello di L'Aquila, Est. Ciofani ord. 16.12.25 Corte d'Appello di L'Aquila, Est. Ciofani ord. 16.12.25

Premesso che il sindacato del giudice del reclamo rimane circoscritto alla verifica di macroscopiche ed evidenti anomalie del provvedimento impugnato, non potendosi, pur a fronte di situazioni riguardanti l’affidamento ed il collocamento dei minori, attribuirsi al reclamo la non consentita finalità di anticipare il merito del giudizio, in conformità alle disposizioni dell’art. 333 c.c. è consentita l’adozione della sospensione della responsabilità genitoriale a fronte “di una condotta del genitore che “appare comunque pregiudizievole al figlio”, non occorrendo a tal fine che un tale comportamento abbia già cagionato un danno al minore, atteso che il pregiudizio può essere anche meramente eventuale per essersi verificata una situazione di mero pericolo.

Peraltro, per quanto sia tutelato, dall’art. 8 CEDU, il diritto del minore di vivere nella propria famiglia, a questa regola può derogarsi qualora l'ambiente familiare sia inadeguato a garantire una sua armoniosa crescita, né i genitori sono legittimati ad adottare decisioni pregiudizievoli per il figlio.

Sottrarre i minori alle cure dei genitori è un’ingerenza nella vita familiare che esige una giustificazione legata alla necessità di attuare il miglior interesse del minore e in tal senso va considerata una misura temporanea, da sospendere non appena le circostanze lo permettano, comportando l’obbligo positivo di adottare misure per agevolare il ricongiungimento familiare appena ciò sia ragionevolmente fattibile.

Nella specie, il provvedimento reclamato, ancorché adottato in via temporanea e provvisoria, è stato giustificato dalla necessità di garantire il superiore interesse dei minori e dalla impossibilità di provvedere diversamente ai bisogni morali e materiali degli stessi, e ciò, in particolare, per non avere sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità.

 

Rif. Leg. Artt. 330, 333, 336 c.c.; Artt. 473-bis.23, 473-bis.24 c.p.c.; Art. 8 CEDU

Sindacato del giudice del reclamo – Sottrazione del minore dalla famiglia – Provvedimento provvisorio – Tutela del minore – Mancata collaborazione dei genitori – Sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale

editor: Fossati Cesare