No al trasferimento del Centro di riabilitazione ASL se ciò reca pregiudizio ai minori disabili. Tribunale di Bari, sez. lav. sent. 16 dicembre 2025

Giovedì, 18 Dicembre 2025
Giurisprudenza | Minori | Disabilità | Diritto alla salute | Merito Sezione Ondif di Bari
Tribunale di Bari Sez. Lav. Est. De Giorgi, sent. 16.12.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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In ragione del pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe derivare ai minori disabili dall’interruzione definitiva del trattamento terapeutico – riabilitativo erogato dalla struttura agli stessi più accessibile, in conseguenza dell’imposto trasferimento in altra città, avendo la condotta tenuta dall’ASL ingenerato nei beneficiari un legittimo affidamento da valorizzarsi alla luce del principio di buona fede oggettiva, discendente dal dovere di solidarietà sociale ex art. 2 Costituzione gravante sulla generalità dei consociati e a fortiori sul soggetto pubblico (di per sé sottoposto ai principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Costituzione) esercente un servizio essenziale quale quello sanitario, alla luce dei principi di collaborazione e buona fede ex art. 1, comma 2-bis, Legge n. 241/1990, va mantenuta immutata la situazione preesistente laddove ciò sia più funzionale alla tutela dei minori e alla fruizione da parte dei medesimi della prestazione di cura.  

Per l’esegesi del caso si rimanda alla allegata nota di Michela Labriola.

 

Rif. Leg. Artt. 2, 32, 97 Costituzione; Art. 1 Legge 7 agosto 1990 n. 241

Prestazioni Sanitarie in favore dei minori disabili – Trasferimento – Interruzione Terapie – Danno imminente e irreparabile - Distanza dal comune di residenza - Affidamento – Buona fede e collaborazione cittadino / p.a.


*Si ringrazia lo Studio Polis Avvocati, nelle persone degli avv.ti Di Cagno e Colella.

editor: Fossati Cesare