Aiuto al suicidio. La tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale di nuovo alla Consulta - Uff. ind. prel. Bologna, ord. di rimessione, 29 settembre 2025 n. 223

Mercoledì, 17 Dicembre 2025
Giurisprudenza | Merito | Diritti della persona | Diritto penale della famiglia Sezione Ondif di Bologna
Uff. ind. prel. Bologna, ord. di rimessione, 29 settembre 2025 n. 223 - Giudice Romito per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, limitatamente alle parole "tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale" - ponendosi le stesse in contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma della Costituzione, quest'ultimo in riferimento all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - e ravvisando nella parte di norma segnalata il concreto pericolo di una arbitrarietà applicativa e di un pregiudizio lesivo del principio di eguaglianza in relazione a casi di pazienti affetti da patologie gravissime che non implichino, tuttavia, il necessario ricorso a trattamenti di sostegno vitale.


Suicidio assistito – Rif. Leg. artt. 2, 3, 13, 32, 2 comma e 117, primo comma, Cost.; art. 8 CEDU; art. 580 cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria