Il godimento della casa familiare rileva ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento dei minori anche in caso di regime paritario. Cass. sez. I civ. ord. 11 dicembre 2025, n. 32215

Cass. civ., Sez. I, Ord., 11/12/2025, n. 32215 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il godimento della casa familiare in caso di crisi della famiglia, dacché collegato esclusivamente al primario interesse dei figli minori quale centro degli affetti e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, di regola va assegnato al genitore presso cui i minori sono collocati con prevalenza, sicché, ove il collocamento sia paritetico, la soluzione da adottarsi, in difetto di diversi accordi tra la parti, è quella che meglio tutela il menzionato interesse dei minori.

Pertanto nella determinazione del contributo di mantenimento dovuto dal genitore non assegnatario in favore dei minori va considerato il godimento, da parte dell’altro, della casa familiare assegnatagli, il cui costo locativo, inclusi gli oneri condominiali, sia interamente a carico del primo, e ciò nonostante un regime assolutamente paritetico di convivenza dei figli presso i due genitori; nella determinazione del contributo al mantenimento dei minori, vanno altresì valorizzati aspetti della vita dei bambini che, a prescindere dal fatto che siano o meno realistici, rientrerebbero nel novero delle spese straordinarie poste in maniera preponderante a carico del genitore obbligato all’assegno e che, quindi, logicamente non possono giustificare un aumento del contributo mensile di mantenimento.

 

Rif. Leg.: Artt. 337-ter, 337-sexies c.c.

Affidamento condiviso - Regime paritario – Limitazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale - Assegnazione della casa familiare – Contributo al mantenimento ordinario – Spese straordinarie

editor: Fossati Cesare