Italia condannata per i ritardi nei pagamenti dei patrocini a spese dello Stato. CEDU, affaire Diaco e Lenchi c. Italia, 11 dicembre 2025
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Integrano una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 i ritardi sistematici nei pagamenti agli avvocati dei compensi dovuti per la difesa delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
I crediti in questione costituiscono bene protetto dalla Convenzione e i ritardi accertati, compresi tra un anno e un mese, sino ad oltre quattro anni, risultano essere prima facie irragionevoli, specie alla luce della semplicità degli adempimenti richiesti all’amministrazione.
Le responsabilità nei ritardi sono da imputarsi esclusivamente alle disfunzioni delle cancellerie, allo smarrimento di fascicoli, alla lentezza delle comunicazioni e alla sistematica indisponibilità dei fondi.
Pur potendosi comprendere un certo margine di tempo nell’esecuzione dei decreti, tale ritardo non dovrebbe superare, salvo circostanze eccezionali, un anno in totale, escluso il termine di opposizione e, in linea di principio, sei mesi tra il deposito dei decreti e la possibilità per gli avvocati di inviare la fattura, e sei mesi tra il momento dell'invio della fattura e il pagamento.
Rif. Leg.: art. 1 Prot. n. 1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
diritto al rispetto dei beni - interesse patrimoniale - patrocinio a spese dello stato - pagamenti - ritardi - durata ragionevole - responsabilità
I crediti in questione costituiscono bene protetto dalla Convenzione e i ritardi accertati, compresi tra un anno e un mese, sino ad oltre quattro anni, risultano essere prima facie irragionevoli, specie alla luce della semplicità degli adempimenti richiesti all’amministrazione.
Le responsabilità nei ritardi sono da imputarsi esclusivamente alle disfunzioni delle cancellerie, allo smarrimento di fascicoli, alla lentezza delle comunicazioni e alla sistematica indisponibilità dei fondi.
Pur potendosi comprendere un certo margine di tempo nell’esecuzione dei decreti, tale ritardo non dovrebbe superare, salvo circostanze eccezionali, un anno in totale, escluso il termine di opposizione e, in linea di principio, sei mesi tra il deposito dei decreti e la possibilità per gli avvocati di inviare la fattura, e sei mesi tra il momento dell'invio della fattura e il pagamento.
editor: Fossati Cesare
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