La sperequazione tra le situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi causata almeno in parte da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare giustifica l’assegno divorzile. Cass. Sez. I Civ. Ord. 30 novembre 2025, n. 31234

Venerdì, 12 Dicembre 2025
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 30/11/2025, n. 31234 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

Ciò conferma che, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, non è sufficiente considerare solo la durata del matrimonio e l'accudimento esclusivo o prevalente della prole da parte del coniuge richiedente, bensì occorre accertare lo squilibrio economico degli ex coniugi, verificandone la riconducibilità alla conduzione della vita familiare e indagando il concorso della definizione dei ruoli endo-familiari all'accrescimento del patrimonio familiare e dell'ex coniuge, sulla base di un ragionamento presuntivo avente efficacia probante atteso che l'accordo sull'organizzazione dei ruoli reciproci dei coniugi nell'ambito della vita familiare non viene di regola espresso in forma scritta.

 

Conf. Sezioni Unite n. 18287/2018

 

Rif. Leg.: Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Assegno divorzile – Funzione compensativo / perequativa – Principio di solidarietà – Contributo alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge – Definizione dei ruoli – Ragionamento presuntivo

editor: Fossati Cesare