Diffusione illecita di foto e video sessualmente espliciti senza il consenso della persona offesa - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 02 dicembre 2025, n. 38922

Cass. Pen., Sez. V, Sent., 02 dicembre 2025, n. 38922; Pres. Miccoli, Rel. Cons. Scarlini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le immagini sessualmente esplicite conservate dalla persona offesa nel proprio telefono cellulare costituiscono “dati personali”, di particolare riservatezza, tali da meritare la conseguente protezione e ciò a prescindere dal fatto che altre analoghe siano state da questa in precedenza trasmesse ad altre persone, posto che solo alla persona offesa spetta la decisione di inviarle a chi voglia.
Di conseguenza, integra il reato di cui all’art. 612-ter c.p. la condotta di diffusione delle immagini e dei video, raffiguranti scene sessualmente esplicite, realizzata senza alcun consenso da parte della persona ritratta nei medesimi, così da recarle l'ulteriore danno consistente nella circolazione incontrollata di sue immagini intime.


Revenge porn – Diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti – Assenza del consenso della persona offesa – Trattamento dei dati personali; Rif. Leg. Art. 612-ter c.p. e art. 167, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003.

editor: Ferrandi Francesca