Il provvedimento provvisorio che stabilisce un aumento dei giorni di pernottamento del minore presso il padre, non comportando una modifica del regime di affidamento, non è reclamabile né ricorribile in Cassazione. Cass. Sez. I Civ., Ord. 2 dicembre 2025, n. 31443

Mercoledì, 10 Dicembre 2025
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 02/12/2025, n. 31443 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora la modifica dell'esercizio del diritto di visita del minore riguardi esclusivamente le modalità di esecuzione senza alterare il regime di affidamento (condiviso), la collocazione prioritaria presso uno dei genitori e in modo significativo la durata della permanenza del minore presso il genitore non collocatario (nella fattispecie, a causa della distanza tra le due residenze dei genitori, si è verificata una concentrazione di tali tempi, per ragioni organizzative, ma non un effettivo e significativo peggioramento della relazione con il genitore collocatario), tale provvedimento  non può essere oggetto di reclamo e successivo ricorso per cassazione, non ravvisandosi le condizioni di legge indicate nell'art. 473-bis.24  c.p.c.

L’impugnazione in Cassazione dei provvedimenti assunti in sede di reclamo ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c. è circoscritta infatti ai provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione e a quelli temporanei assunti in corso di causa che intervengono in modo incisivo e invasivo sulla relazione tra genitori e figli, trasformandola in senso altamente peggiorativo per uno o entrambi i genitori, in violazione dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

 

Rif. Leg.: Art. 337-ter c.c.; Art. 473-bis.24 c.p.c.

Affidamento condiviso - Collocamento prevalente – Ampliamento tempi di permanenza – Interesse del minore – Bigenitorialità

editor: Fossati Cesare