La lucidità e la docilità dell'interdicenda, unitamente alla semplicità delle operazioni economiche da compiere e alla presenza di una rete familiare di riferimento, escludono la necessità di una qualsivoglia misura di tutela della persona. Tribunale di Nola, sent. 5 novembre 2025

Tribunale Nola, Sez. II, Sent., 05/11/2025, n. 2965 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Tenuto conto della finalità dell’amministrazione di sostengo, misura che, secondo la Legge n. 6/2004, consiste nel limitare il meno possibile la capacità di agire del soggetto privo in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana nel rispetto della dignità umana, con conseguente relegazione ad un ruolo del tutto residuale degli istituti più invasivi dell'inabilitazione e dell'interdizione, la scelta tra un rimedio e l'altro non può essere effettuata dal giudice che sulla base dei dati raccolti in ciascun caso, potendo la stessa essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome e per conto del beneficiario della misura di protezione: in altri termini, il discrimine tra una misura e l'altra non sarà dato dalla maggiore o minore capacità di agire, ma dalle attività che vanno compiute per la tutela della persona.

Mentre ad un'attività minima, estremamente semplice e tale da non pregiudicare gli interessi della persona, dovrà corrispondere l'amministrazione di sostegno, ove il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità, con la sua pur minima partecipazione alla decisione, rischiando di arrecare a sé pregiudizio, si può propendere per la misura più invasiva, sebbene anche in questa ipotesi si possa assicurare al beneficiario, ove ne sia in grado, per il disposto dell'art. 409, secondo  comma, c.c., la possibilità di compiere quelle attività nelle quali si estrinseca la cosiddetta contrattualità minima.

Nella fattispecie, la lucidità e l'indole docile dell'interdicenda, unitamente alla semplicità delle operazioni economiche da compiere per la gestione del patrimonio, escludono la necessità di ricorrere a forme di tutela escludenti la dignità della persona nel suo essere nel mondo giuridico e sociale, quali l'interdizione. Né si ravvisano i presupposti di urgenza per la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio avendo l’interdicenda riferito di occuparsi, con l'aiuto dei familiari, delle proprie attività quotidiane e risultando la stessa sufficientemente lucida e orientata nel tempo e nello spazio.

 

Rif. Leg. Artt. 404, 405, 409 c.c.

 Interdizione – Capacità di agire – Semplicità delle operazioni da svolgere – Amministrazione di sostegno – Discrimen – Lucidità del beneficiario – Esiguità del patrimonio - Rete familiare di riferimento

editor: Fossati Cesare