Affido al Servizio Sociale e collocamento presso la madre per tutelare i minori anche nel loro diritto di fratellanza in caso di elevata conflittualità genitoriale. Corte d’Appello di Potenza, ord. 12 novembre 2025

Lunedì, 8 Dicembre 2025
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Matera
C.d.A. Potenza, Est. Larocca, ordinanza 12.11.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

A fronte di un’elevatissima ed innegabile conflittualità tra gli ex coniugi, nell’attesa dei futuri accertamenti in ordine ad eventuali responsabilità dell’uno e dell’altro coniuge, la misura dell’affidamento dei due minori ai servizi sociali si impone al fine di garantire questi ultimi rispetto alle scelte, anche di ordinaria amministrazione e gestione, che li riguardano e che non riescono ad essere adottate adeguatamente da entrambi i genitori, in ragione del feroce conflitto tra di loro che fa perdere di vista quella equidistanza necessaria per salvaguardare al meglio le esigenze dei figli.

Nell’individuazione del genitore collocatario, occorre valorizzare la tenera età del figlio minore e le risultanze dell’elaborato peritale in atti, che, conformemente a quanto rilevato dalla curatrice speciale, ritiene più corrispondente all’esclusivo interesse dei minori che i fratelli non siano collocati separatamente bensì insieme presso lo stesso genitore, nel rispetto del diritto alla fratellanza. Peralto risultando la madre figura di attaccamento primario nello sviluppo emotivo e psicoaffettivo del figlio disabile, si ritiene opportuno prevedere il collocamento del predetto minore presso l’abitazione materna, al fine di garantire continuità, stabilità e coerenza con il percorso di crescita seguito.

Deve essere accolto il gravame limitatamente all’autorizzazione al trasferimento del figlio, affetto da disturbo dello spettro autistico, dall’istituto di istruzione superiore sino ad allora frequentato, situazione questa che andrebbe in pregiudizio di colui che, in ragione della rinomata difficolta di ambientamento dipendente dalla situazione di neurodiversità in cui versa, deve essere salvaguardato nelle sue consolidate abitudini.

 

Rif. Leg. Art. 337-ter c.c; Art. 473-bis.24 c.p.c.

Reclamo – Collocamento presso la madre - Continuità della frequenza scolastica – Rapporto di fratellanza – Pregiudizio psicologico



*Si ringrazia l'avv. Lucia Maffei per la segnalazione del provvedimento

editor: Fossati Cesare