Gli accordi assunti in autonomia dalle parti in sede di separa-zione non sono soggetti alla procedura di modifica. Cass. Sez. I, Ord. 3 dicembre 2025 n. 31486

Cass. Sez. I, ordinanza 3.12.25 n. 31486 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata.

I patti aggiunti non sono suscettibili di modifica in sede di ricorso ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c.

 

Rif. Leg.: art. 710 cpc – art. 1372 c.c.

Separazione – Patti autonomi – clausole patrimoniali – procedura ai fini della modifica - inapplicabile

editor: Fossati Cesare